Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in più motivi: 1) nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p. in relazione all'art. 170 c.p.p.), per notifica a mezzo posta per giacenza; 2) censura sull'ordinanza del Tribunale di Monza (6/5/2019) che avrebbe rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, con riferimento a elementi emersi già in udienza preliminare; 3) doglianza per il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'audizione del teste Trifan Bogdan e, in appello, per il rifiuto di rinnovare l'istruttoria (escussione testimone ritenuta utile dalla difesa); 4) vizio di valutazione della prova e travisamento, per non aver fatto valgono la versione alternativa dell'imputato e le deposizioni di testimoni (es. Marco Forlani) che secondo la difesa dimostravano la presenza dei beni al momento dei contatti; 5) omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 230-231 legge fallimentare (sostenendo che l'imputato non fosse pubblico ufficiale/ausiliario del curatore e che al più si tratterebbe di appropriazione indebita, con mancanza di querela); 6) vizio nel trattamento sanzionatorio: mancata considerazione della collaborazione, esiguità del danno e applicazione massima delle attenuanti/negativa prognosi della personalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e ha respinto tutte le censure. Motivazioni principali: 1) la presunta irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini è priva di rilievo perché l'omissione di notifica genera una nullità sanata dall'instaurazione del giudizio abbreviato richiesta dall'imputato; 2) l'eccezione di incompetenza territoriale non era stata adeguatamente proposta "in limine" al rito abbreviato e, avendo già ricevuto rigetto in udienza preliminare, non poteva essere riqualificata in sede di discussione; 3) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello e può essere negata se la richiesta è aspecifica o esplorativa; 4) le censure relative alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica dei fatti impongono una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità: la Corte d'appello ha logicamente motivato l'affermazione di responsabilità, ritenendo che Peluso, come "ausiliario del curatore", avesse assunto per fatti concludenti la funzione di custode dei beni e che abbia di fatto sottratto e non restituito i beni nonostante solleciti; 5) gli artt. 230-231 della legge fallimentare non trovano applicazione poiché il caso ricade nella fattispecie del peculato (i beni sono entrati nel patrimonio dell'imputato/sono stati sottratti e non riconsegnati); 6) il trattamento sanzionatorio è frutto di valutazione discrezionale congruamente motivata (tenuta della condotta, mancata collaborazione, precedenti penali), quindi non sindacabile in Cassazione. Esito pratico: confermata la condanna per il reato di cui all'art. 314 c.p. (peculato) con pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione (già ridotta per il rito abbreviato), riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323-bis c.p.; ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende per una somma stimata in Euro 3.000; ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma delittuosa applicata alla fattispecie (peculato): la Corte ha ritenuto che i beni della procedura fallimentare siano stati sottratti dall'imputato e non riconsegnati, integrando così il delitto di peculato.
art. 323-bis cod. pen.
Richiamata come attenuante riconosciuta in sentenza; la Corte d'appello ha applicato tale attenuante insieme alle generiche nel calcolo della pena.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla nullità della notificazione dell'avviso di conclusione indagini: la Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la nullità, sebbene esistente, è stata sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato.
art. 170 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica; la Corte ha però detto che l'eventuale vizio non può più rilevare dopo la scelta del rito abbreviato.
art. 230 legge fallimentare
Norma sulla responsabilità per mancata consegna/ritardo nella restituzione di beni della procedura fallimentare: la Corte ha ritenuto che le condizioni previste per l'art. 230 non ricorressero, essendo gli elementi della fattispecie compatibili con il peculato.
art. 231 legge fallimentare
Norma connessa all'art. 230 evocata dalla difesa per una diversa qualificazione del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie in quanto i beni erano entrati nella disponibilità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa o irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità che, se l'imputato poi sceglie il rito abbreviato, viene sostanzialmente sanata: chi opta per l'abbreviato perde talune impugnazioni fondate su quella nullità.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente e "in limine" al rito: se già proposta e rigettata in udienza preliminare non può essere riproposta tardivamente in discussione; se non sollevata in limine al rito abbreviato, è inammissibile.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e rimesso alla discrezionalità del giudice d'appello; richieste aspecifiche o esplorative possono essere legittimamente respinte senza che la Cassazione riconsideri il merito probatorio.
- La qualificazione di "ausiliario del curatore" o di "custode" può derivare da fatti concludenti e dall'esercizio effettivo delle relative funzioni, anche in assenza di una nomina formale: la condotta concreta e la documentazione (verbali, firme, inventari) possono essere decisive.
- La distinzione tra reati previsti dalla legge fallimentare (artt. 230-231) e il peculato dipende dal fatto se i beni siano entrati o meno nel patrimonio dell'autore: se vi è sottrazione e appropriazione effettiva, è configurabile il peculato.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame del merito probatorio che si traduca in una rivalutazione dei fatti o delle fonti di prova: la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la presenza di vizi argomentativi evidenti.
- Le scelte di politica penale nel trattamento sanzionatorio (riconoscimento delle attenuanti, concessione di benefici, valutazione della personalità e della collaborazione) rientrano nella discrezionalità del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se prive di motivazione o manifestamente illogiche.
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