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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in più motivi: 1) nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p. in relazione all'art. 170 c.p.p.), per notifica a mezzo posta per giacenza; 2) censura sull'ordinanza del Tribunale di Monza (6/5/2019) che avrebbe rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, con riferimento a elementi emersi già in udienza preliminare; 3) doglianza per il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'audizione del teste Trifan Bogdan e, in appello, per il rifiuto di rinnovare l'istruttoria (escussione testimone ritenuta utile dalla difesa); 4) vizio di valutazione della prova e travisamento, per non aver fatto valgono la versione alternativa dell'imputato e le deposizioni di testimoni (es. Marco Forlani) che secondo la difesa dimostravano la presenza dei beni al momento dei contatti; 5) omessa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 230-231 legge fallimentare (sostenendo che l'imputato non fosse pubblico ufficiale/ausiliario del curatore e che al più si tratterebbe di appropriazione indebita, con mancanza di querela); 6) vizio nel trattamento sanzionatorio: mancata considerazione della collaborazione, esiguità del danno e applicazione massima delle attenuanti/negativa prognosi della personalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e ha respinto tutte le censure. Motivazioni principali: 1) la presunta irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini è priva di rilievo perché l'omissione di notifica genera una nullità sanata dall'instaurazione del giudizio abbreviato richiesta dall'imputato; 2) l'eccezione di incompetenza territoriale non era stata adeguatamente proposta "in limine" al rito abbreviato e, avendo già ricevuto rigetto in udienza preliminare, non poteva essere riqualificata in sede di discussione; 3) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello e può essere negata se la richiesta è aspecifica o esplorativa; 4) le censure relative alla valutazione della prova e alla qualificazione giuridica dei fatti impongono una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità: la Corte d'appello ha logicamente motivato l'affermazione di responsabilità, ritenendo che Peluso, come "ausiliario del curatore", avesse assunto per fatti concludenti la funzione di custode dei beni e che abbia di fatto sottratto e non restituito i beni nonostante solleciti; 5) gli artt. 230-231 della legge fallimentare non trovano applicazione poiché il caso ricade nella fattispecie del peculato (i beni sono entrati nel patrimonio dell'imputato/sono stati sottratti e non riconsegnati); 6) il trattamento sanzionatorio è frutto di valutazione discrezionale congruamente motivata (tenuta della condotta, mancata collaborazione, precedenti penali), quindi non sindacabile in Cassazione. Esito pratico: confermata la condanna per il reato di cui all'art. 314 c.p. (peculato) con pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione (già ridotta per il rito abbreviato), riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323-bis c.p.; ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende per una somma stimata in Euro 3.000; ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma delittuosa applicata alla fattispecie (peculato): la Corte ha ritenuto che i beni della procedura fallimentare siano stati sottratti dall'imputato e non riconsegnati, integrando così il delitto di peculato.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Richiamata come attenuante riconosciuta in sentenza; la Corte d'appello ha applicato tale attenuante insieme alle generiche nel calcolo della pena.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nullità della notificazione dell'avviso di conclusione indagini: la Corte di Cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la nullità, sebbene esistente, è stata sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato.

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica; la Corte ha però detto che l'eventuale vizio non può più rilevare dopo la scelta del rito abbreviato.

  • art. 230 legge fallimentare

    Norma sulla responsabilità per mancata consegna/ritardo nella restituzione di beni della procedura fallimentare: la Corte ha ritenuto che le condizioni previste per l'art. 230 non ricorressero, essendo gli elementi della fattispecie compatibili con il peculato.

  • art. 231 legge fallimentare

    Norma connessa all'art. 230 evocata dalla difesa per una diversa qualificazione del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie in quanto i beni erano entrati nella disponibilità dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa o irregolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità che, se l'imputato poi sceglie il rito abbreviato, viene sostanzialmente sanata: chi opta per l'abbreviato perde talune impugnazioni fondate su quella nullità.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente e "in limine" al rito: se già proposta e rigettata in udienza preliminare non può essere riproposta tardivamente in discussione; se non sollevata in limine al rito abbreviato, è inammissibile.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e rimesso alla discrezionalità del giudice d'appello; richieste aspecifiche o esplorative possono essere legittimamente respinte senza che la Cassazione riconsideri il merito probatorio.
  • La qualificazione di "ausiliario del curatore" o di "custode" può derivare da fatti concludenti e dall'esercizio effettivo delle relative funzioni, anche in assenza di una nomina formale: la condotta concreta e la documentazione (verbali, firme, inventari) possono essere decisive.
  • La distinzione tra reati previsti dalla legge fallimentare (artt. 230-231) e il peculato dipende dal fatto se i beni siano entrati o meno nel patrimonio dell'autore: se vi è sottrazione e appropriazione effettiva, è configurabile il peculato.
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame del merito probatorio che si traduca in una rivalutazione dei fatti o delle fonti di prova: la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e la presenza di vizi argomentativi evidenti.
  • Le scelte di politica penale nel trattamento sanzionatorio (riconoscimento delle attenuanti, concessione di benefici, valutazione della personalità e della collaborazione) rientrano nella discrezionalità del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se prive di motivazione o manifestamente illogiche.

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