Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 765/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense n. 283 del 19 marzo 2026, notificata con nota Prot. 24832 del 27 marzo 2026, avente ad oggetto “Rinnovo convenzione per la raccolta di sangue e plasma presso l’unità di raccolta Centro ‘V. Formentano’ di Limbiate dell’Avis Provinciale di Milano”, con la quale è stata disposta la proroga della convenzione rep. n. 260 del 12 marzo 2021 per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, e sono state contestualmente modificate le condizioni economiche del rapporto, anche con effetto retroattivo; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove occorra, la nota di trasmissione Prot. 27892/2026 del 27 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202602091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di proroga per il 2026 della convenzione per la raccolta di sangue e plasma, con modifica delle condizioni economiche anche retroattiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione con cui l’ASST Rhodense ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 una precedente convenzione relativa alla raccolta di sangue e plasma presso un’unità di raccolta, modificando contestualmente le condizioni economiche del rapporto, anche con effetto retroattivo. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare, l’amministrazione resistente ha inoltre sollevato un’eccezione di difetto di legitimatio ad processum; il TAR ha rilevato che, per l’esame di tale questione, non risultava depositata tempestivamente la documentazione richiamata dalla ricorrente in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo non sussistente il periculum in mora. Il pregiudizio allegato dalla ricorrente non è stato considerato irreparabile. Il giudice ha inoltre effettuato il bilanciamento con l’interesse dell’amministrazione a garantire che la gestione della raccolta del sangue e degli emocomponenti risponda, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, alle necessità trasfusionali individuate a livello regionale e nazionale. In ragione dell’insussistenza del periculum, il TAR ha ritenuto di poter prescindere, nella fase di cognizione sommaria, dall’approfondimento delle questioni giuridiche sostanziali e dall’esame dell’eccezione relativa alla legitimatio ad processum. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari; nel caso concreto la domanda è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio allegato non presenta carattere di irreparabilità, anche senza approfondire tutte le questioni giuridiche sostanziali controverse nella fase di cognizione sommaria.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’assenza di un pregiudizio irreparabile può prevalere sull’esigenza di sospendere l’atto quando l’amministrazione persegua un interesse pubblico connesso alla continuità e alla qualità della gestione sanitaria della raccolta di sangue e degli emocomponenti.
  • L’eccezione relativa alla legitimatio ad processum può rimanere non esaminata in sede cautelare quando la domanda è respinta per la mancanza del periculum in mora e la questione non è necessaria per definire la richiesta urgente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.