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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10111/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bertolino era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale ma non aveva comunicato variazioni rilevanti dei limiti di reddito del nucleo familiare, così mantenendo indebitamente il beneficio. A fronte di autocertificazione sui redditi 2011, per il 2013 risultò un reddito complessivo che superava la soglia prevista (reddito personale euro 11.233,00 e indennità di disoccupazione della convivente euro 2.245,32). Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con tre motivi: 1) vizio di motivazione e inosservanza della legge in relazione all'elemento soggettivo (dolo), sostenendo di non essere a conoscenza degli introiti della moglie e che i rapporti erano deteriorati; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) assenza di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla refusione delle somme indebitamente percepite, anche rispetto alla sua capacità di adempiere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto provato l'elemento oggettivo (omessa comunicazione della variazione di reddito che comportava revoca del beneficio) e congrua la valutazione del dolo generico, posto che l'obbligo di verifica si estende anche ai redditi dei familiari conviventi e dalle circostanze (coniugio/convivenza e consistenza del nucleo) non risultava verosimile l'ignoranza. Sul secondo motivo ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito adeguatamente motivata (richiamo ai precedenti dell'imputato e assenza di elementi positivi da valorizzare). Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla refusione all'erario delle somme indebitamente percepite, in applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 165, comma 2, c.p., dato che l'imputato aveva già in passato usufruito del beneficio. Infine è stata disposta la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Sanziona penalmente l'inottemperanza all'obbligo di comunicare le variazioni reddituali che incidono sul mantenimento del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che l'omissione sia configurabile con dolo generico quando deriva dal mancato controllo dovuto dal beneficiario, anche sui redditi dei conviventi.

  • art. 79 lett. d) d.P.R. n. 115/2002

    Indica l'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito; la Corte lo ha interpretato come fonte dell'onere di verifica anche rispetto ai familiari conviventi.

  • artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002

    Riferiti alle soglie reddituali e ai limiti per l'ammissione al patrocinio; la Corte ha usato tali articoli per stabilire che, con i redditi accertati, la soglia era superata e la comunicazione doveva essere effettuata.

  • art. 165, comma 2, cod. pen.

    Prevede che la sospensione condizionale della pena già concessa debba essere subordinata, tra l'altro, alla restituzione delle somme o all'eliminazione delle conseguenze del reato; la Corte ha ritenuto obbligatoria la subordinazione della sospensione alla refusione essendo il ricorrente già beneficiario in precedenza.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti è di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di condanna (citata come provvedimento contro cui è proposto il ricorso); utilizzata nel contesto processuale di impugnazione della sentenza di condanna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per disporre il pagamento delle spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Chi viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo attivo di comunicare variazioni reddituali rilevanti anche dei familiari conviventi: il mancato controllo può integrare il dolo richiesto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002.
  • Il dolo generico è necessario per la sanzione penale: tuttavia la prova può essere ricavata per presunzioni dai fatti (convivenza, conoscenza delle risorse familiari, discrepanze reddituali) e il giudice può ritenere l'omissione dolosa quando emerge l'onere di verifica.
  • Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche sono giudizi di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manca motivazione o è contraddittoria; il richiamo ai precedenti o l'assenza di elementi positivi sono fondi legittimi per negarle.
  • Se il condannato ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale, il legislatore prevede che la nuova sospensione sia subordinata alla restituzione delle somme o ad altre misure riparatorie (art. 165, comma 2 c.p.); il giudice applica tale obbligo senza dover esercitare una nuova discrezionalità non motivata.
  • Nelle contestazioni su omissioni di comunicazione di redditi, chi vuol dimostrare buona fede deve fornire elementi concreti e probatori della mancata conoscenza (es. effettiva separazione anteriore, impossibilità di controllo, documenti che attestino la diversa situazione).
  • La prova di redditi fittizi o di dichiarazioni mendaci del convivente (anche se parte di terzi) può influire sul regime di responsabilità del beneficiario del patrocinio: è importante acquisire documentazione fiscale e previdenziale per contestare o difendere la posizione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è insufficiente reiterare argomenti già ritenuti in sede di merito senza confutare specificamente la motivazione dei giudici di merito.

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