Cassazione Civile, Ordinanza n. 22814/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il regolamento di competenza d'ufficio, poiché il giudice di merito non aveva prospettato un conflitto negativo di competenza né aveva invocato alcun provvedimento nel senso richiesto dall'art. 45 c.p.c. Pertanto, ha dichiarato inammissibile il regolamento, senza entrare nel merito della controversia sulla cartella esattoriale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Giudice di pace di Lecce, investito di un'opposizione a cartella esattoriale proposta da una persona assistita da tutore contro il Comune di Gallipoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e l'inammissibilità dell'azione. Il provvedimento è stato trasmesso alla Corte di cassazione come regolamento di competenza d'ufficio. La questione sottoposta alla Corte non riguardava il merito dell'opposizione, ma la verificabilità dei presupposti per il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., in assenza di un conflitto negativo di competenza o di un provvedimento che lo sollecitasse.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Il regolamento di competenza d'ufficio è esperibile solo in presenza dei presupposti tipici previsti dalla norma, che non ricorrono quando il giudice di merito non prospetti un conflitto negativo di competenza né richieda il relativo provvedimento.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio presuppone un effettivo conflitto negativo di competenza o comunque una richiesta del giudice di merito nei casi previsti dall'art. 45 c.p.c.; in difetto, il rimedio è inammissibile.
- La Corte di cassazione, investita del solo controllo sui presupposti del regolamento d'ufficio, non può esaminare il merito della causa se manca il necessario presupposto processuale.
- La mera trasmissione del provvedimento alla Corte non è sufficiente a radicare il regolamento di competenza d'ufficio se il giudice rimettente non formula una vera e propria questione di competenza nei termini richiesti dalla legge.
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