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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano gli avvisi di accertamento emessi per il recupero solidale di IRES, IVA e imposte provinciali relative agli anni 2004-2008, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 472/1997. Deducevano la violazione della disciplina sulla responsabilità solidale del cessionario, il difetto di motivazione, l’incompetenza territoriale dell’Ufficio di Potenza, l’insussistenza delle fatture per operazioni inesistenti contestate alla cedente e la nullità delle notifiche. In appello, la cessionaria sosteneva in particolare che il certificato allegato all’atto di cessione del ramo d’azienda fosse idoneo a escludere la propria responsabilità solidale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello, confermando la legittimità degli avvisi e della decisione di primo grado. Ha ritenuto che il certificato prodotto non fosse quello previsto dall’art. 14 del D.lgs. 472/1997, poiché attestava l’assenza di irregolarità definitivamente accertate ai fini della partecipazione a gare pubbliche e non la posizione debitoria tributaria del cedente. Ha inoltre ritenuto legittima l’emissione degli avvisi da parte dell’Ufficio di Potenza, correttamente instaurato il giudizio davanti alla CTP di Potenza e sanati eventuali vizi di notifica dalla proposizione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. La mancata costituzione della cedente in appello è stata considerata acquiescenza ai capi della sentenza non impugnati. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • Art. 14 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari del cedente.

    La norma tutela i crediti erariali impedendo che la cessione d’azienda disperda la garanzia patrimoniale del cedente. Il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari entro determinati limiti, salvo che acquisisca un certificato valido sulla posizione debitoria del cedente. Un certificato rilasciato per finalità diverse, come la partecipazione a gare pubbliche, non è sufficiente a escludere la responsabilità solidale.

  • Art. 2560, comma 2, Codice civile

    La disciplina dell’art. 14 del D.lgs. 472/1997 è stata considerata speciale rispetto alla responsabilità civilistica del cessionario d’azienda, in quanto introduce una specifica tutela dei crediti tributari.

  • Art. 156 Codice di procedura civile

    La proposizione del ricorso può sanare eventuali vizi di nullità della notificazione dell’atto, quando dimostra il raggiungimento dello scopo dell’atto stesso.

  • Cassazione civile, sentenza n. 5979/2014

    La responsabilità del cessionario è solidale e sussidiaria, limitata nel quantum al valore della cessione e nell’oggetto ai debiti tributari rientranti nei limiti temporali e documentali previsti dalla legge.

    La sentenza chiarisce che la responsabilità del cessionario opera come misura antielusiva, con beneficio di preventiva escussione del cedente e limiti quantitativi e temporali. In caso di cessione in frode al fisco, la responsabilità può essere presunta, salva prova contraria.

Massime di principio

  • Chi acquista un’azienda o un ramo d’azienda deve verificare preventivamente la posizione tributaria del cedente e procurarsi uno specifico certificato rilasciato ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 472/1997; certificazioni fiscali rilasciate per finalità diverse non proteggono necessariamente dalla responsabilità solidale.
  • La responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente non è automaticamente illimitata: opera, in via ordinaria, entro il valore dell’azienda o del ramo ceduto e nei limiti temporali e oggettivi previsti dall’art. 14.
  • La competenza territoriale dell’Ufficio può essere ritenuta legittima quando l’accertamento riguarda una richiesta di pagamento solidale rivolta sia al cedente sia al cessionario e il rapporto processuale è stato correttamente instaurato presso il giudice tributario competente.
  • La proposizione del ricorso tende a sanare eventuali vizi formali della notificazione, perché dimostra che il destinatario ha conosciuto l’atto e ha potuto difendersi.
  • La mancata impugnazione o costituzione di una parte può comportare acquiescenza rispetto ai capi della decisione non contestati; tali statuizioni possono incidere anche sulla posizione processuale della parte che ha invece proposto appello, nei limiti della loro opponibilità.

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