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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 3095 del 4.06.2025 della Regione Molise (Area III, Servizio difesa del suolo, demanio, opere idrauliche e marittime, idraulico integrato), con la quale è stato disposto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Trigno in favore della società Energia Verde s.r.l.; - della nota della Regione Molise di trasmissione della predetta determinazione, con protocollo di partenza n. 81236/2025 del 4.06.2025; - della Relazione finale della stessa Regione del 30.05.2025; - di ogni verbale nonché ogni altro atto di natura istruttoria, ove esistente; - di ogni altro atto prodromico, preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202500250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Trigno per uso idroelettrico, con riduzione del volume d’acqua sfruttabile e della potenza produttiva autorizzata

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione e concessionaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il rinnovo della concessione, nonché gli atti istruttori e presupposti, deducendo: violazione della disciplina sulle concessioni idroelettriche, dei principi di trasparenza, concorrenza e buon andamento, per mancata indizione di una gara; sviamento e abuso del potere, per l’assenza di un’adeguata valutazione dell’interesse pubblico e ambientale; conflitto di interessi e carenza dei requisiti di affidabilità e onorabilità della concessionaria; difetto di istruttoria e di motivazione, anche per l’omessa considerazione delle osservazioni comunali; carenze degli accertamenti ambientali e paesaggistici, inclusa l’asserita mancanza di rilievi biochimici e di una relazione geologica. La doglianza centrale riguardava la riduzione del volume d’acqua destinato allo sfruttamento idroelettrico, ritenuta arbitraria e non giustificata dalle condizioni naturali del fiume, con possibili ricadute negative sull’ambiente e sulla misura dei corrispettivi compensativi spettanti al Comune. La Regione e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oltre al difetto di interesse e all’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure di legittimità. Ha ritenuto decisivo che, al di là dell’oggetto formale costituito dal rinnovo della concessione, il Comune contestasse direttamente la determinazione del quantum di acqua pubblica destinata allo sfruttamento idroelettrico. La fissazione del volume d’acqua concesso incide in modo immediato, diretto, stabile e non occasionale sul regime delle acque pubbliche e del demanio idrico; le ricadute ambientali e sui corrispettivi dovuti al Comune confermano tale diretta incidenza. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del r.d. 1775/1933, le controversie sui provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, quando questi incidono direttamente sul regime delle acque o sull’assetto del demanio idrico, appartengono alla cognizione diretta, in unico grado, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il TAR ha distinto tali controversie da quelle relative ad atti inseriti solo strumentalmente in procedimenti concernenti le acque, nei quali l’incidenza sulla materia idrica sia soltanto indiretta o occasionale. Ha precisato inoltre che l’eccezione prevista dall’art. 133 c.p.a. per le controversie attribuite ai tribunali delle acque opera anche quando il ricorso sia proposto da un soggetto terzo leso dal provvedimento concessorio. È stata disposta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche mediante traslatio iudicii, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, r.d. 1775/1933

    alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [...] presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche

    Attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la cognizione diretta, in unico grado, delle impugnazioni contro i provvedimenti amministrativi che incidono immediatamente e direttamente sul regime delle acque pubbliche o sul relativo demanio.

  • art. 133 c.p.a.

    le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici non comprende le controversie attribuite dalla legge ai tribunali delle acque pubbliche; l’esclusione opera anche per impugnazioni proposte da soggetti terzi.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione mediante traslatio iudicii, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, r.d. 1775/1933, la controversia relativa a un provvedimento amministrativo che determini direttamente il volume di acqua pubblica destinato allo sfruttamento, poiché tale scelta incide immediatamente, stabilmente e non occasionalmente sul regime delle acque e del demanio idrico.
  • La qualificazione formale dell’atto come rinnovo di una concessione non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre individuare l’oggetto sostanziale della contestazione e verificare se il provvedimento incida direttamente sulle modalità di utilizzazione dell’acqua pubblica.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste anche quando l’impugnazione sia proposta da un soggetto terzo rispetto al rapporto concessorio e deduca ricadute ambientali o economiche derivanti dalla determinazione del volume d’acqua concesso.
  • La giurisdizione generale del giudice amministrativo resta applicabile agli atti che incidano sulle acque pubbliche solo in via strumentale, indiretta, riflessa o occasionale, come gli atti nei quali rilevi esclusivamente il rispetto delle regole procedurali funzionali all’affidamento della concessione, senza contestazione diretta del regime o dell’utilizzazione dell’acqua.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoGiurisdizione e ripartoConcessioni demaniali idriche, lacuali e portuali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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