Sentenza n. 407/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, unitamente al parere del Collegio di disciplina, alla delibera del Consiglio di amministrazione e ai successivi decreti rettorali applicativi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale che gli aveva inflitto la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, nonché, con motivi aggiunti, il parere vincolante del Collegio di disciplina, la delibera del Consiglio di amministrazione e il successivo decreto rettorale di applicazione della sanzione. La contestazione disciplinare riguardava lo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno, in relazione all'incarico di consigliere di amministrazione di una banca. Il ricorrente ha dedotto: difetto o insufficienza di motivazione del decreto rettorale; incompetenza del Rettore, ritenuto titolare del solo potere di iniziativa e non del potere sanzionatorio; nullità o illegittimità della contestazione disciplinare per omessa sottoscrizione e mancata indicazione delle norme violate; prescrizione dell'azione disciplinare e decadenza dell'Ateneo per tardiva attivazione del procedimento; erronea applicazione degli artt. 87 e 89 del r.d. 1592/1933, poiché l'incarico sarebbe stato unico e limitato al periodo aprile-giugno 2008, mentre le ulteriori attività contestate si sarebbero svolte quando il docente non era più in regime di tempo pieno; insussistenza dell'elemento dell'abitualità richiesto dalle fattispecie di abituale mancanza ai doveri d'ufficio e abituale irregolarità di condotta; erroneità del richiamo alla recidiva e sproporzione della sanzione rispetto alla qualificazione della condotta come omissione connotata da colpa lieve.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura di incompetenza, ritenendo conforme all'art. 10 della l. 240/2010 e allo Statuto dell'Ateneo la sequenza procedimentale composta dal parere vincolante del Collegio di disciplina, dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione di irrogazione della sanzione e dal successivo decreto rettorale. Il Rettore, infatti, non aveva esercitato autonomamente il potere sanzionatorio, ma si era limitato a dare esecuzione alla decisione del Consiglio di amministrazione, individuando le giornate e le modalità di applicazione della sospensione. Nel merito, tuttavia, il TAR ha accolto la censura relativa all'erronea sussunzione della condotta nell'art. 89, comma 1, lettere b) e c), del r.d. 1592/1933. L'abitualità prevista dalla norma costituisce elemento costitutivo delle fattispecie disciplinari e deve essere intesa come reiterazione di più condotte violative dei doveri d'ufficio o comunque irregolari. Lo svolgimento di un unico incarico per poco più di due mesi, nel periodo aprile-giugno 2008, non integra né l'abituale mancanza ai doveri d'ufficio né l'abituale irregolarità di condotta. Le ulteriori attività svolte negli anni 2011 e 2012 non potevano essere valorizzate, poiché riferite a un periodo nel quale il docente non era più in regime di tempo pieno. Per tale ragione sono stati annullati il parere del Collegio di disciplina, la delibera del Consiglio di amministrazione e tutti gli atti rettorali applicativi della sanzione. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'Università è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 10 l. 240/2010
comma 2; comma 3; comma 4
La procedura disciplinare nei confronti dei docenti universitari richiede il coinvolgimento del Collegio di disciplina e del Consiglio di amministrazione; il Rettore può dare esecuzione alla sanzione già deliberata, definendone decorrenza e modalità concrete, senza esercitare autonomamente il potere sanzionatorio.
art. 7 Statuto dell'Università
La scansione procedimentale seguita dall'Ateneo, culminata nella deliberazione del Consiglio di amministrazione conforme al parere vincolante del Collegio di disciplina, è stata ritenuta conforme allo Statuto.
art. 14, comma 7, Statuto dell'Università
"Il Rettore o la Rettrice deve dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina"
La disposizione conferma la competenza del Rettore a svolgere gli atti esecutivi e applicativi della sanzione, dopo la sua irrogazione da parte dell'organo competente.
artt. 87 e 89, comma 1, lettere b) e c), r.d. 1592/1933
"abituale mancanza ai doveri di ufficio"; "abituale irregolarità di condotta"
L'abitualità è un elemento costitutivo delle fattispecie disciplinari e richiede la reiterazione materiale di più condotte irregolari o violative dei doveri d'ufficio; un unico incarico svolto per un periodo limitato non è sufficiente.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione del decreto rettorale è stata assorbita a seguito dell'accoglimento del motivo concernente l'erronea sussunzione della condotta disciplinare.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità della contestazione disciplinare per omessa sottoscrizione è stata assorbita.
art. 34, comma 2, c.p.a.
"in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"
La censura di incompetenza, ove dedotta, deve essere esaminata prioritariamente quando il suo accoglimento potrebbe impedire al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 86 d.P.R. 3/1957
Il richiamo alla recidiva è stato dedotto dal ricorrente, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nelle fattispecie disciplinari che sanzionano l'abituale mancanza ai doveri d'ufficio o l'abituale irregolarità di condotta, l'abitualità costituisce elemento costitutivo dell'illecito e richiede la reiterazione di più condotte irregolari; un unico comportamento, anche se protratto per un periodo limitato, non integra di per sé tali fattispecie.
- Nel procedimento disciplinare dei docenti universitari, il potere di irrogare la sanzione spetta all'organo individuato dall'art. 10 della l. 240/2010 secondo la sequenza prevista dalla legge; il Rettore, dopo la deliberazione dell'organo competente, può adottare il decreto meramente esecutivo che determina la decorrenza e le modalità concrete della sanzione.
- Ai fini della qualificazione disciplinare della condotta di un docente universitario, non possono essere valorizzate attività extraistituzionali svolte in un periodo successivo al passaggio dal regime di impegno a tempo pieno al regime di impegno a tempo definito, se l'incompatibilità contestata presuppone il regime di tempo pieno.
- Quando la parte non abbia graduato i motivi, il giudice amministrativo può stabilire l'ordine di esame privilegiando i vizi più radicali e quelli logicamente anteriori nello sviluppo del procedimento; una volta accolta una censura idonea a soddisfare integralmente l'interesse del ricorrente, può assorbire le ulteriori doglianze.
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