Cassazione Penale, Sentenza n. 6971/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/06/2024 che aveva confermato la responsabilità del ricorrente per ricettazione di diversi apparati elettronici rinvenuti in perquisizioni del 28/12/2016 (capo a, originariamente g) e per la ricezione di ulteriori cellulari/tablet di provenienza illecita sulla base di conversazioni intercettate il 26-27/12/2016 (capo ac). Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 649 c.p.) per mancato assorbimento del reato del capo ac) nel capo g/a, dato che le conversazioni precedevano di poco le perquisizioni e quindi sarebbero riferibili agli stessi dispositivi; (ii) violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per possibile reformatio in peius derivante dal diverso apprezzamento della gravità delle condotte e dall'applicazione dell'aumento per continuazione interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la ricettazione descritta nel capo ac) fosse assorbita nella ricettazione descritta nel capo a) (ex capo g), per la stretta prossimità temporale tra le conversazioni intercettate e la perquisizione che ha portato al ritrovamento degli oggetti, mancando elementi che dimostrino si trattasse di dispositivi diversi. Perciò, al fine di evitare doppia punizione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando l'aumento per la continuazione relativo al capo ac) (corrispondente a mesi sei di reclusione e euro 100 di multa). Ha rideterminato la pena complessiva (al netto della diminuzione per il rito abbreviato) in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 633,33 di multa. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 649 cod. pen.
La norma è stata richiamata nella prospettazione del vizio di motivazione circa l'assorbimento/identità del fatto: la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata nel capo ac) debba considerarsi assorbita nel capo a) perché sussiste corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona).
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte ha ricordato che il divieto non è violato quando il giudice d'appello modifica la struttura del reato continuato (es. diversa reggente o diversa qualificazione giuridica) e applica aumenti diversi per singoli fatti purché non comporti un peggioramento complessivo della posizione dell'imputato.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Richiamati per motivare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto e senza trattazione orale in mancanza di richiesta nei termini.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (Donati, Rv. 231799-01)
Richiamata per il principio dell'identità del fatto: l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 (C., Rv. 258653-01)
Richiamata per affermare che il giudice dell'impugnazione può modificare la struttura del reato continuato e applicare aumenti differenti per i fatti unificati dall'identità del disegno criminoso senza violare il divieto di reformatio in peius quando la pena complessiva non peggiora.
Massime di principio
- Se più imputazioni si basano su elementi cronologicamente prossimi e sugli stessi fatti materiali (stessa condotta, stessi oggetti, medesima persona), il giudice deve valutare l'identità del fatto per evitare doppia punizione: i reati assorbiti vanno esclusi dalla pluralità di condanne.
- La vicinanza temporale tra intercettazioni e atti di ricerca (perquisizioni/ritrovamento) è un elemento probatorio rilevante per verificare se le conversazioni si riferiscano agli stessi beni poi rinvenuti; se manca prova di distinzione, può operare l'assorbimento.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non impedisce all'appello di rivedere la struttura della continuazione e di riassegnare aumenti diversi ai fatti unificati, purché la posizione processuale sostanziale dell'imputato non risulti complessivamente peggiorata.
- In presenza di contestazioni multiple connessse, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve tenere conto dell'eventuale assorbimento e degli aumenti per continuazione: se una delle fattispecie è assorbita, gli aumenti collegati a quella fattispecie devono essere esclusi dalla riedeterminazione della pena.
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena quando accerta errori nell'applicazione degli aumenti o nell'individuazione della pluralità di condotte, senza necessariamente rinviare il merito.
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