Sentenza del 02/03/2020 n. 663 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Procedimento tributario - accertamento - dichiarazioni rese dal contribuente - valore confessorio - è tale. Procedimento tributario - dichiarazioni del contribuente successive - rettifica di dichiarazioni precedenti - ragionevolezza della rettifica - va verificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento per il 2010 con cui l'Ufficio aveva riallocato ricavi per complessivi €58.085,83 e conseguentemente aumentato il reddito della società e dei soci (50% ciascuno). L'Ufficio aveva avviato l'accertamento dopo rilevazioni di irregolarità (mancata emissione di scontrini, costi non deducibili) e con l'ausilio di informazioni rese dal legale rappresentante in occasione di un invito a presentarsi in ufficio. I ricorrenti deducevano, in sintesi: violazione del principio di buona fede (art. 10 L. 212/2000) perché l'invito era stato usato come "interrogatorio" senza assistenza e senza corretta informazione sull'oggetto; inutilizzabilità delle informazioni acquisite in tale sede; e carenza dei presupposti per l'accertamento analitico-presuntivo. L'Amministrazione contestava la statuizione del primo giudice, sostenendo che l'invito era conforme all'art. 32 DPR 600/1973 e che l'accertamento era legittimo ai sensi dell'art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/1973 e delle norme che disciplinano il ricorso agli studi di settore / congruità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Pur ritenendo legittimo in astratto l'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede amministrativa e la possibilità per l'Ufficio di ricorrere all'accertamento analitico-presuntivo, il Collegio ha condiviso la valutazione di merito secondo cui l'Ufficio non aveva adeguatamente considerato le rettifiche e le spiegazioni postume fornite dal contribuente (es. vendita sfusa di materie prime, corretta percentuale di sfrido della farina) e aveva fondato la ricostruzione dei maggiori ricavi su elementi non corretti. Pertanto l'accertamento è stato ritenuto non fondato nel suo ammontare e la pronuncia di primo grado confermata. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado per €2.500 oltre IVA e CAP.
Norme richiamate
art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Principio di buona fede evocato dai ricorrenti per contestare l'uso dell'invito come interrogatorio; la Commissione valuta che lo sviamento non rende automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni salvo specifica norma o violazione di diritti costituzionali.
art. 32 c.1 nn. 2), 3), 4) DPR 600/1973
Prevede l'invito a comparire e a produrre documenti; l'Ufficio ha agito sulla base di tale norma e la CTR ha ritenuto che l'invito rientrasse nelle funzioni tipiche di accertamento.
art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/1973
Norma che disciplina l'accertamento analitico-presuntivo: consente la rettifica quando incompletezza/falsità/inesattezza risultano da ispezione delle scritture contabili o da dati/ notizie raccolti ai sensi dell'art.32; l'Ufficio aveva applicato questo metodo.
art. 4-bis L. 146/1998
Limita l'utilizzo dell'accertamento analitico-presuntivo nei confronti di contribuenti che si attestano ai livelli di congruità/studi di settore; citata per verificare la legittimità astratta del ricorso all'accertamento.
art. 12 c.7 L. 212/2000
Disciplina l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e i limiti della nullità dell'atto per la sua violazione; la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che non sempre opera un obbligo generale per le imposte non armonizzate.
Cass. Sez. Un. 9.12.2015 n. 24823
Giurisprudenza richiamata che stabilisce l'assenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per il diritto nazionale nei tributi non armonizzati, e la nullità dell'atto solo se l'obbligo è espressamente previsto.
Cass. Sez. T. 5.12.2019 n. 31779 e Cass. Sez. T. 28.4.2015 n. 8605
Principio secondo cui possono essere utilizzati elementi indiziari acquisiti anche in modo irrituale, salvo espressa previsione di inutilizzabilità o violazione di diritti fondamentali.
Cass. Sez. T. 24.9.2014 n. 22216
Giurisprudenza che attribuisce valore confessorio alle dichiarazioni del legale rappresentante rese in sede di verifica; la CTR però distingue il caso in cui le stesse siano rese in un contesto rettificabile.
Cass. Sez. T. 8.3.2019 n. 6861
Richiamata in tema di distinzione fra accertamento analitico-presuntivo e induttivo puro e dei limiti nell'utilizzo delle scritture contabili e delle presunzioni.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal contribuente in sede amministrativa possono avere valore probatorio/confessorio, ma la loro utilizzabilità non è assoluta: se non rese "in sede di verifica" o se sono suscettibili di integrazione/rettifica, il contribuente può fornire rettifiche che il giudice deve valutare nel complesso del contesto probatorio.
- L'assenza di assistenza legale al contraddittorio amministrativo non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni; la nullità o inesigibilità probatoria si ha solo in presenza di norme che la prevedono espressamente o di violazione di diritti fondamentali rilevanti.
- Le informazioni acquisite anche in modo 'irrituale' possono essere utilizzate dall'Amministrazione come elementi indiziari, salvo diversa disposizione di legge o interferenza con diritti costituzionali; tuttavia il giudice deve valutare la ragionevolezza e la coerenza complessiva delle ricostruzioni dell'Ufficio.
- L'accertamento analitico-presuntivo (art. 39 c.1 lett. d) DPR 600/1973) è legittimo quando dall'esame delle scritture o da dati raccolti emergono incompletezze o inesattezze; però la ricostruzione degli importi deve tenere conto di tutte le spiegazioni e rettifiche persuasive offerte dal contribuente.
- Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per tutti i tributi: per tributi "non armonizzati" il contraddittorio è richiesto solo se la legge lo prevede espressamente; nelle altre ipotesi il giudice effettua una valutazione ex post sulla sua effettività e rilevanza.
- In caso di stime presuntive di ricavi basate su elementi quali mancata emissione di scontrini o costi non deducibili, l'Amministrazione deve adottare criteri di stima ragionevoli e coerenti con le istruzioni amministrative (es. percentuali di sfrido) e valutare separatamente vendite di materie prime non direttamente imputabili alla produzione.
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