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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/185

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/185 della Commissione del 7 febbraio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pasta di Gragnano (IGP)

Normativa europea32020R0185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Pasta di Gragnano". La modifica era stata esaminata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, in assenza di opposizioni, è stata definitivamente approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Pasta di Gragnano".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Pasta di Gragnano" registrata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 969/2013. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Rileva per i soggetti interessati alla produzione, commercializzazione e tutela della IGP secondo il disciplinare modificato.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Pasta di Gragnano"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/185 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione protetta "Pasta di Gragnano". L’atto si inserisce nel sistema dei regimi di qualità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e conclude la procedura avviata dall’Italia per aggiornare il disciplinare della IGP.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica dell’adozione. La domanda italiana di modifica del disciplinare è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, in quanto la denominazione "Pasta di Gragnano" era già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 969/2013.

Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), al fine di consentire eventuali opposizioni.

Esito della procedura di opposizione

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare viene quindi approvata.

Effetti del regolamento

Con l’articolo 1, la modifica del disciplinare della denominazione "Pasta di Gragnano" (IGP) è formalmente approvata. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Portata giuridica

L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che la modifica del disciplinare diviene vincolante nell’ordinamento dell’Unione senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare relativo alla denominazione "Pasta di Gragnano" (IGP), registrata in precedenza con il regolamento di esecuzione (UE) n. 969/2013.

Base giuridica e natura della modifica

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La Commissione qualifica la modifica come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente applicazione della procedura di pubblicazione prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Procedura di opposizione

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografiche protette

Testo integrale

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