Regolamento (UE) 2020/186
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/186 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di una specifica categoria di elastomeri poliacrilici. La Commissione indica che tali merci devono essere classificate nel codice NC 3906 90 90 e spiega le ragioni tecniche che escludono l’inquadramento nel capitolo 40. È inoltre prevista una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo regolamento.
Classificazione doganale di taluni elastomeri poliacrilici nella nomenclatura combinata, con indicazione del relativo codice NC e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a specifici elastomeri poliacrilici in forma primaria. Vincola le autorità doganali e gli operatori economici nell’applicazione della nomenclatura combinata (NC) e incide sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per merci interessate che non siano conformi al nuovo inquadramento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per le ITV non conformi è prevista una permanenza temporanea di utilizzo per tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/186 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura riguarda una specifica tipologia di elastomeri poliacrilici descritti nell’allegato e ne fissa la classificazione doganale, chiarendo i criteri tecnico-giuridici che conducono all’inquadramento nel capitolo 39 e non nel capitolo 40.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Nei considerando si evidenzia l’esigenza di assicurare uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica alle merci descritte nell’allegato, costituite da elastomeri poliacrilici in blocchi bianchi di circa 63 x 40 x 15 cm, composti da due o tre monomeri di acrilato e da piccole quantità di monomeri CSM contenenti gruppi cloro, epossidici o carbossilici. La disciplina ha rilievo per la classificazione doganale nell’Unione e per le conseguenze connesse alle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone che le merci descritte siano classificate nel codice NC 3906 90 90. L’allegato precisa che la classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dal testo delle voci pertinenti.
Ragioni dell’esclusione dal capitolo 40
La motivazione tecnica riportata in allegato sottolinea che l’indice di iodio inferiore a 4 e la presenza dei monomeri CSM indicano l’impossibilità di vulcanizzare le merci con il normale sistema a base di zolfo. Viene precisato che, sebbene possano essere vulcanizzate con sistemi senza zolfo o, in alcuni casi, con un sistema sapone/zolfo in cui lo zolfo agisce da acceleratore, il risultato non consente di qualificarle come gomme sintetiche ai sensi della nota 4, lettera a), del capitolo 40. Ne consegue l’inclusione nel codice 3906 90 90 come altri polimeri acrilici in forma primaria.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disposizione rinvia espressamente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione delle merci nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per i polimeri descritti, il codice stabilito è 3906 90 90.
Motivazione tecnico-doganale della classificazione
La Commissione fonda la classificazione sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 3906, 3906 90 e 3906 90 90. L’indice di iodio inferiore a 4 e la presenza di monomeri CSM mostrano che le merci non sono vulcanizzabili con il normale sistema a base di zolfo; per questo non rientrano nella definizione di gomme sintetiche della nota 4, lettera a), del capitolo 40 e non possono essere classificate in detto capitolo.
Disciplina transitoria delle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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