Sentenza n. 828/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: del Decreto Dirigenziale USR Veneto - Ufficio VII ATP Verona prot. n. -OMISSIS- del 26.05.2025, con il quale l'odierna ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per titoli e esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetto con Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS-del 06.12.2023 ai sensi del D.M. n. 205 del 26.10.2023 - classe di concorso B012 - Regione Veneto, per asserita inidoneità del titolo di studio posseduto per l’accesso al concorso; della Graduatoria di merito concorso ordinario -OMISSIS- - classe di concorso B012 - pubblicata in Allegato al Decreto USR Veneto nr. -OMISSIS- del 30 maggio 2025 da cui risulta l'esclusione della ricorrente dall'assegnazione del posto; del Decreto del Dirigente Generale URS Veneto prot. -OMISSIS-, recante individuazione dei docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito aventi diritto all'assunzione in ruolo A.S. 2025/2026 e apertura FASE 2 - scelta della sede; di ogni altro atto pregiudizievole, presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso ordinario per la classe di concorso B012 e atti conseguenti, inclusa la graduatoria di merito e l'individuazione dei docenti aventi diritto all'assunzione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo aver superato le prove scritta e orale e aver partecipato alla prova pratica-laboratoriale, è stata esclusa dal concorso per ritenuta mancanza del titolo di studio idoneo all'accesso alla classe B012. Ha dedotto: violazione dell'art. 4, comma 6, del bando, per omessa motivazione del provvedimento di esclusione; motivazione apparente e violazione dell'art. 3 l. 241/1990; difetto di istruttoria per mancata analisi del piano di studi e mancata comparazione con il percorso del diploma tecnico chimico-biologico; contraddittorietà, incoerenza e travisamento, anche in relazione a precedenti valutazioni favorevoli di articolazioni dell'amministrazione scolastica e universitaria, all'inserimento nelle GPS e ai contratti di supplenza; lesione del legittimo affidamento; illogicità manifesta e violazione dell'art. 97 Cost., anche considerando il superamento delle prove, l'elevato punteggio conseguito e l'ammissione al ruolo in altra regione. Nel corso del giudizio è inoltre emerso che l'abilitazione per la classe B012 era stata annullata in autotutela dall'università, ma tale annullamento era stato sospeso cautelarmente dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto assorbente la censura relativa alla motivazione apparente e al difetto di istruttoria. L'art. 4, comma 6, del bando imponeva infatti all'USR di disporre l'esclusione con provvedimento motivato. L'atto impugnato si limitava invece ad affermare la non idoneità del titolo, senza indicare le ragioni per cui il diploma professionale con curvatura chimico-biologica e la qualifica di tecnico di laboratorio chimico-biologico non fossero idonei all'accesso alla classe B012, né confrontarsi con la documentazione disponibile e con le precedenti valutazioni favorevoli dell'amministrazione. Il Collegio ha inoltre rilevato che, essendo sospesa l'efficacia dell'annullamento dell'abilitazione, il titolo doveva essere considerato, allo stato, ancora esistente e opponibile all'amministrazione. In sede di riedizione del potere, l'amministrazione dovrà comparare concretamente il percorso formativo della candidata con quello proprio del diploma tecnico chimico-biologico e verificare l'eventuale equipollenza, tenendo conto delle discipline studiate. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento di 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 6, D.D. 2575/2023
con provvedimento motivato
La disposizione del bando impone all'amministrazione di motivare specificamente il provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti di ammissione.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso prescrive che l'esclusione per carenza dei requisiti sia disposta con provvedimento motivato, l'amministrazione deve indicare le ragioni specifiche dell'inidoneità del titolo e non può limitarsi a una formula apodittica di non possesso del requisito.
- La verifica dell'idoneità di un titolo di studio per l'accesso a una classe di concorso richiede un'istruttoria concreta sul percorso formativo e la comparazione con il percorso previsto per il titolo richiesto; l'omessa comparazione integra difetto di istruttoria e motivazione apparente.
- La motivazione del provvedimento di esclusione deve confrontarsi con la documentazione rilevante prodotta dall'interessato e con eventuali precedenti valutazioni favorevoli provenienti da articolazioni della stessa amministrazione, non potendo ignorarle senza spiegazione.
- Finché l'efficacia di un provvedimento amministrativo di annullamento del titolo è sospesa dal giudice amministrativo, il titolo deve essere considerato, allo stato, esistente e opponibile all'amministrazione, senza che il destinatario subisca gli effetti pregiudizievoli dell'atto cautelarmente neutralizzato.
- Quando il giudice annulla un'esclusione per carenza di motivazione e istruttoria, l'amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione, ma deve procedere secondo il vincolo conformativo risultante dalla sentenza, svolgendo la comparazione dei percorsi formativi e verificando l'eventuale equipollenza dei titoli.
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