Cassazione Civile, Ordinanza n. 29077/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva convenuto in giudizio la società erogatrice di gas per ottenere, da un lato, la declaratoria di non debenza di una fattura di importo rilevante relativa alla fornitura di gas e, dall’altro, la condanna della società alla restituzione di una somma che la stessa aveva in precedenza riconosciuto come indebitamente addebitata e rimborsabile. La controversia nasceva da una sequenza di fatture e comunicazioni: una prima fattura di conguaglio indicava un credito del condominio per consumo fatturato in eccesso; una successiva fattura, invece, pretendeva un pagamento ulteriore, che la società spiegava come derivante dall’applicazione di un correttore di volumi al misuratore e dal cambio di numero cliente/contratto, sostenendo che tra i due importi dovesse operarsi compensazione. In appello la società aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna del condominio al pagamento del saldo. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) travisamento della prova documentale, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe letto in modo erroneo le fatture e ritenuto non duplicati i consumi; 2) omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver esaminato la mancata comunicazione dell’applicazione del correttore volumi; 3) omessa pronuncia sulla domanda di non debenza della fattura successiva, perché relativa a consumi già contabilizzati; 4) violazione delle norme sulla compensazione legale e giudiziale, per avere la Corte riconosciuto la legittimità della compensazione del credito del condominio con il debito residuo; 5) violazione delle regole sulle spese di lite, per avere la Corte applicato la soccombenza anziché la soccombenza reciproca; 6) violazione dei parametri tariffari forensi, per avere liquidato le spese sullo scaglione di valore ritenuto errato; 7) violazione delle regole sulla liquidazione del compenso per una fase istruttoria che, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata in concreto in entrambi i gradi di merito. La Corte di cassazione ha rigettato il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, e ha accolto solo in parte il settimo motivo, limitatamente al capo delle spese di appello relativo alla fase di trattazione/istruttoria non effettivamente svolta. In applicazione dell’art. 384 c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata solo sul punto delle spese e ha ridotto di euro 1.755,00 le spese liquidate per il secondo grado, confermando il resto; ha inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità ponendole in prevalenza a carico del ricorrente con compensazione parziale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto soltanto in parte, esclusivamente sulla censura relativa alla liquidazione delle spese di appello per una fase istruttoria/trattazione non svolta nel secondo grado. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, la Corte ha ridotto le spese del giudizio di appello di euro 1.755,00, confermandole per il resto. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente per tre quarti, con compensazione del residuo quarto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
È richiamato solo come base del rito introduttivo del giudizio di primo grado.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove è attività consentita al giudice di merito e non è censurabile nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione perché il giudice di merito ha correttamente ripartito e applicato l’onere della prova.
art. 360 c.p.c.
Delimita i vizi deducibili in cassazione; il travisamento della prova è inquadrato, secondo le Sezioni Unite, come errore revocatorio o errore deducibile nei limiti previsti, non come vizio autonomo di legittimità per mera rivalutazione del materiale probatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in svista sul fatto probatorio non controverso, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi totalmente una decisione su domanda o eccezione ritualmente proposta; non basta la mancata confutazione espressa di singole argomentazioni difensive.
artt. 1241, 1242 e 1243 c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di compensazione, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per genericità e sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 92, co. 2, c.p.c.
Invocato per le spese di lite; la censura è respinta perché la soccombenza reciproca va valutata in relazione al valore delle domande accolte e alla parte maggiormente soccombente.
art. 99 c.p.c.
Richiamato in via subordinata dal ricorrente, senza che la censura sia ritenuta decisiva.
art. 2907 c.c.
Richiamato in combinato con le regole sulle spese, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 81 c.p.c.
Richiamato in relazione alla legittimazione e alla domanda, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito del motivo sulle spese.
art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012
Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi forensi.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014
La fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di appello è liquidabile solo se effettivamente svolta; non basta la mera produzione documentale o la trattazione immediata in decisione.
art. 350 c.p.c.
Serve a individuare le attività che, nel giudizio di appello, possono integrare la fase di trattazione/istruttoria ai fini della tariffa.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassare in parte e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 380-bis 1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non costituisce, di per sé, un autonomo vizio di legittimità deducibile per cassazione quando si traduca in una diversa lettura del materiale probatorio: se riguarda una svista sul fatto probatorio non controverso, il rimedio è la revocazione per errore di fatto; se invece attiene a un fatto probatorio controverso, la censura è possibile solo nei limiti dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto se il giudice ometta totalmente di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non sussiste se la domanda sia stata comunque disattesa, anche senza esame esplicito di ogni singola argomentazione.
- La censura per violazione delle norme sulla compensazione richiede una critica specifica alla ratio decidendi e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze documentali.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia va individuato secondo il criterio del disputatum e, nei giudizi di impugnazione, assumono rilievo la somma effettivamente impugnata e l’eventuale maggiore importo riconosciuto in appello.
- Nel sistema dei compensi forensi, la fase di trattazione comprende anche l’eventuale attività istruttoria: nel primo grado il relativo compenso può essere riconosciuto anche se l’istruzione in senso stretto sia stata minima o assente, purché la fase sia stata svolta; in appello, invece, la voce è riconoscibile solo se la fase sia stata concretamente espletata nei termini previsti.
- Quando il giudice d’appello definisce la causa alla prima udienza senza compiere attività istruttoria o di trattazione ulteriore, non è dovuto il compenso per tale fase ai sensi dei parametri tariffari.
- In presenza di più domande contrapposte, la soccombenza reciproca non impedisce la condanna alle spese a carico della parte maggiormente soccombente, da identificarsi confrontando il valore delle domande accolte e non quello delle domande respinte.
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