Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5915/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del decreto interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 settembre 2022 n. 216 (Serie Generale); - del decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26 ottobre 2022, n. 251 (Serie Generale); - nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, - del decreto del Direttore Generale n. 7967/2022 della Regione Liguria del 14 dicembre 2022 relativo al “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito; e, in conseguenza, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di d.m. svolte a favore dell’amministrazione sanitaria regionale.

Giustizia amministrativa202303574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e decreto regionale di determinazione della quota di ripiano a carico della società per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, già fornitrice di dispositivi medici per strutture sanitarie pubbliche negli anni 2015-2018, impugnava il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e il provvedimento della Regione Liguria del 14 dicembre 2022, contestando l’imposizione a carico delle imprese fornitrici delle quote di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018. Deduceva, tra l’altro, l’omessa determinazione annuale e il mancato monitoraggio dei superamenti, la violazione della normativa sui tetti di spesa e sui dispositivi medici, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, dell’obbligo di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento, l’illogicità e la falsità della causa. Contestava inoltre la modifica retroattiva delle condizioni economiche dei contratti, la violazione della parità di trattamento e del diritto dell’Unione europea, l’irragionevole retroattività della misura, la lesione del legittimo affidamento, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della salute, libertà di iniziativa economica, buon andamento, legalità tributaria e capacità contributiva, nonché l’illegittimità derivata e la mancata partecipazione procedimentale. Chiedeva anche il rinvio alla Corte costituzionale delle disposizioni legislative poste a fondamento del meccanismo di ripiano. Nel corso del giudizio la società dichiarava di avere aderito al meccanismo di pagamento agevolato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di avere pagato l’importo ridotto richiesto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità né la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’adesione della società al meccanismo di pagamento agevolato e la dichiarazione di avvenuto pagamento dell’importo ridotto hanno fatto venir meno l’interesse a ottenere una decisione sul ricorso. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, non risultando agli atti l’attestazione dell’amministrazione locale circa l’effettivo versamento degli importi ridotti secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La sopravvenienza è stata quindi ritenuta idonea a incidere sull’interesse alla decisione, ma non a dimostrare l’integrale soddisfazione della pretesa tale da giustificare la cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito

    Prevede il meccanismo di pagamento agevolato al quale la società ha aderito, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso, senza però consentire la cessazione della materia del contendere in assenza dell’accertamento dell’effettivo versamento da parte dell’amministrazione locale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per l’avviso alle parti circa i profili di improcedibilità derivanti dalla mancata attestazione dell’effettivo pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa richiamata per la determinazione regionale degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8 e 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disposizioni delle quali la ricorrente aveva chiesto la rimessione alla Corte costituzionale, senza che il TAR procedesse al relativo esame per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Disposizione della quale la ricorrente aveva dedotto l’illegittimità costituzionale, senza esame nel merito per il sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • L’adesione del ricorrente a un meccanismo normativo sopravvenuto di definizione o pagamento agevolato della pretesa amministrativa può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso e comportare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere richiede la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale; la sola dichiarazione del ricorrente di avere effettuato il pagamento agevolato non è sufficiente quando manchi l’accertamento dell’effettivo versamento da parte dell’amministrazione competente.
  • Quando la sopravvenienza incide soltanto sull’interesse processuale alla decisione, senza dimostrare l’integrale definizione del rapporto sostanziale controverso, il giudice deve pronunciare l’improcedibilità e non la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di illegittimità dedotti e delle eventuali questioni di costituzionalità prospettate, che restano assorbiti dalla definizione processuale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.