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Sentenza

Sentenza n. 625/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel proc. r.g. n. -OMISSIS-, pubblicata in data 27 maggio 2025 e notificata in data 4 giugno 2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 5 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202501223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell’ASL all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale di Taranto che imponeva l’erogazione di terapia ABA e logopedia, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, divenuta esecutiva per mancata impugnazione, lamentando che l’ASL non avesse né erogato direttamente il trattamento riabilitativo prescritto né rimborsato le spese sostenute privatamente, nonostante la trasmissione delle fatture. Hanno chiesto il pagamento dell’importo già riconosciuto nel titolo giudiziale, pari a € 36.968,50 oltre accessori, delle ulteriori spese sostenute per le terapie successive, quantificate in € 22.065,75, l’erogazione futura del trattamento o il rimborso dei relativi costi e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, contestando la prova dell’effettiva erogazione delle terapie, della loro misura, del pagamento delle fatture e dei criteri di quantificazione. I ricorrenti hanno inoltre eccepito la tardività della memoria e della documentazione depositate dall’ASL il 23 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha anzitutto dichiarato processualmente inutilizzabili la memoria e la documentazione depositate dall’ASL oltre i termini liberi previsti dagli artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a. Nel merito ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Taranto era passata in giudicato e che l’ASL non aveva dimostrato di averla eseguita né aveva giustificato il proprio inadempimento. Poiché non risultava erogato direttamente il trattamento sanitario, l’ASL era tenuta a rimborsare i costi sostenuti dai genitori. Le fatture prodotte, recanti la terapia effettuata, il periodo di riferimento, l’importo e l’attestazione del pagamento, sono state ritenute idonee a provare il credito, mentre le contestazioni dell’amministrazione sono state giudicate generiche. Il TAR ha inoltre escluso che la prescrizione medica avesse validità annuale, poiché non prevedeva un limite temporale e indicava una patologia stabilizzata; il titolo giudiziale riguardava quindi anche le prestazioni future, direttamente o mediante rimborso. L’ASL è stata condannata a pagare € 36.968,50, oltre interessi legali e rivalutazione dal 6 dicembre 2024, e € 22.065,75, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo, senza rivalutazione per tale seconda somma, qualificata come debito di valuta in assenza di una specifica statuizione del titolo. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; la nomina del commissario ad acta è stata riservata per l’eventuale persistente inadempimento. È stata respinta la penalità di mora, ritenendo non sussistenti i presupposti in ragione delle difficoltà economiche, dei vincoli di bilancio e della necessità di risorse straordinarie. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificati motivi, tra cui la soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la richiesta di penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha ordinato l’esecuzione del titolo, riservando la nomina del commissario ad acta, ma ha respinto la penalità per l’assenza dei relativi presupposti.

  • artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.

    termine di venti giorni liberi per i documenti e di quindici giorni liberi per le memorie

    I termini per il deposito di documenti e memorie prima della camera di consiglio devono essere rispettati; il deposito tardivo è stato dichiarato inutilizzabile.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    nei limiti di cui all’art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412

    È stato applicato secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale per la decorrenza e i limiti di interessi legali e rivalutazione sull’importo di € 36.968,50.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies del Codice privacy, quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale impone all’amministrazione di erogare una prestazione sanitaria direttamente o, in alternativa, di rimborsare i costi sostenuti dal beneficiario, la mancata dimostrazione dell’erogazione diretta comporta l’obbligo di rimborso delle spese private documentate.
  • Fatture regolari che indicano la prestazione sanitaria, il periodo di riferimento, l’importo e l’avvenuto pagamento sono idonee a provare, ai fini dell’ottemperanza, il credito per le spese sostenute, salvo contestazioni specifiche e documentate dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, contestazioni amministrative generiche sull’effettiva erogazione delle prestazioni, sul pagamento delle fatture o sui criteri di quantificazione non sono sufficienti a superare la prova documentale fornita dal creditore.
  • Quando il titolo giudiziale non stabilisce un limite temporale alla prescrizione sanitaria e accerta una patologia stabilizzata, l’obbligo di erogazione o rimborso può estendersi alle prestazioni successive alla pronuncia, nei limiti e secondo la misura fissati dal titolo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente in caso di inadempimento, potendo essere esclusa quando le concrete difficoltà economiche dell’amministrazione e i vincoli di bilancio rendano non appropriata la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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