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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33277/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società aveva realizzato nel 2009 un impianto fotovoltaico e beneficiato della tariffa incentivante prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 (II conto energia). Non avendo indicato nell'anno di realizzazione il costo dell'investimento né usufruito immediatamente della detassazione prevista dalla 'Tremonti Ambiente' (art. 6 legge n. 388/2000) per incertezza sulla possibilità di cumulare tale agevolazione con la tariffa incentivante, la società presentò in data 14 maggio 2014 istanza di rimborso IRES per gli anni 2010-2012 (art. 38 DPR n. 602/1973). L'Amministrazione non rispose (silenzio-rifiuto). La CTP di Cuneo aveva accolto il ricorso della società; la CTR Piemonte, in appello dell'Agenzia, aveva invece ritenuto che l'omessa indicazione del costo nella dichiarazione fosse frutto di una scelta negoziale non emendabile e quindi precludesse il rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società in relazione ai primi due motivi (violazione e/o falsa applicazione delle norme e omesso esame di fatto decisivo), ritenendo che la mancata fruizione immediata della Tremonti Ambiente non fosse una scelta negoziale del contribuente ma derivasse da un'oggettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità con le tariffe del conto energia risolta solo con l'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 e successivi documenti di prassi. La Corte ha richiamato il principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi (Sezioni Unite, sent. n. 13378/2016) e ha ritenuto ammissibile la domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973 anche in mancanza di dichiarazione integrativa nei termini. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto e le determinazioni conseguenti; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte di merito dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6

    commi da 6 a 13 (ed in motivazione si fa anche riferimento ai commi da 13 a 19)

    Disciplina la detassazione degli investimenti (c.d. Tremonti Ambiente). La Corte ha ritenuto che il diritto alla detassazione, se non esercitato nell'anno per incertezza interpretativa, possa comunque essere fatto valere successivamente quando la norma venga interpretata in senso favorevole.

  • d.m. 19 febbraio 2007 (II conto energia), art. 9

    art. 9, comma 1, primo periodo

    Regola le tariffe incentivanti per l'energia fotovoltaica; originariamente la convivenza con la Tremonti Ambiente era dubbia, contribuendo all'incertezza interpretativa che ha impedito alla società di fruire subito della deduzione.

  • d.m. 5 luglio 2012 (V conto energia), art. 19

    Ha fornito chiarimenti interpretativi sulla possibilità di cumulare la tariffa incentivante con la Tremonti Ambiente, risolvendo l'incertezza che impediva la deduzione in dichiarazione negli anni precedenti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Consente la richiesta di rimborso delle imposte indebitamente versate. La Corte ha confermato che, in presenza di incertezza interpretativa che ha impedito la tempestiva integrazione della dichiarazione, il rimborso è esercitabile ai sensi di tale norma.

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis

    Norma sul termine per la presentazione della dichiarazione integrativa; la censura riguardava l'opportunità di emendare la dichiarazione entro i termini previsti, ma la Corte ha ritenuto che l'incertezza interpretativa potesse giustificare la mancata presentazione e consentire comunque il rimedio del rimborso.

  • Cass. Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2016, n. 13378

    Principio di diritto secondo cui la dichiarazione dei redditi è emendabile in quanto dichiarazione di scienza; la Corte ha applicato questo principio per consentire la deduzione tardiva e la domanda di rimborso.

  • Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate

    Ris. 20 dicembre 2010, n. 132/E; Ris. 20 luglio 2016, n. 58/E

    Documenti di prassi che hanno contribuito a chiarire l'interpretazione circa la cumulabilità delle agevolazioni e a confermare la possibilità di 'now for then' (beneficio retroattivo) e la legittimità di istanze di rimborso.

Massime di principio

  • L'omessa fruizione immediata di un'agevolazione fiscale non è automaticamente indice di una scelta negoziale non emendabile se sussisteva un'obiettiva incertezza interpretativa sulla possibilità di cumulo con altri benefici.
  • La dichiarazione dei redditi va considerata una dichiarazione di scienza emendabile: il contribuente può far valere successivamente diritti emersi o chiariti dopo la scadenza originaria, anche in sede giudiziale, se la mancata indicazione è dipesa da dubbio interpretativo rilevante.
  • La presentazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973 è una via percorribile quando non si sia potuto correggere la dichiarazione nei termini a causa di incertezza interpretativa sulla normativa agevolativa.
  • In presenza di contenziosi analoghi è utile documentare le ragioni dell'incertezza interpretativa (testo normativo, assenza di prassi, interpretazioni contrastanti) e fare riferimento a successivi atti legislativi o di prassi che abbiano chiarito la normativa.
  • Il contribuente deve comunque porre attenzione ai termini e alle scadenze per le dichiarazioni integrative; tuttavia, se il ritardo è riconducibile a ragionevole incertezza interpretativa, è possibile ottenere rimedio giudiziale e rimborso.
  • La decisione amministrativa di silenzio-rifiuto legittima il ricorso giurisdizionale e il ricorso per cassazione può ottenere la rinnovazione del giudizio in diversa composizione qualora la Corte superiore individui vizi di diritto nella pronuncia impugnata.

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