Sentenza n. 718/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 313/2024, depositata e resa pubblica il 14.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1611/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile che aveva disposto l'assegnazione della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 313/2024, corretta con successivo provvedimento, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha depositato copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento né fornire elementi sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti formali dell'ottemperanza, rilevando la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, nonché il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l'inottemperanza è stata ritenuta incontestata, poiché il Ministero non ha negato il mancato adempimento né fornito indicazioni contrarie. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditare l'importo complessivo di € 1.500,00 entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La domanda di astreinte è stata respinta perché la carta del docente costituisce un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione, non un corrispettivo, sicché la condanna a un'ulteriore somma di denaro è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
art. 112, comma 2, lett. c)
Consente di agire per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Disciplina i poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento della carta del docente, assegnata nel caso concreto per tre anni scolastici per un valore complessivo di € 1.500,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo giudiziale in copia asseverata, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare i presupposti formali dell'azione; il ricorso deve inoltre rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'affermazione del ricorrente circa la mancata esecuzione del giudicato e non fornisce indicazioni sull'adempimento, l'inottemperanza può essere ritenuta incontestata e il giudice può ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo risultante dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'eventualità di un ulteriore inadempimento, assegnandogli un termine per provvedere e consentendogli, se previsto, di delegare l'incarico a un dirigente o funzionario dell'ufficio competente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura dell'obbligo giudiziale, la condanna a un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; ciò è stato ritenuto nel caso di una prestazione avente natura di contributo per formazione e aggiornamento, e non di corrispettivo.
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