Cassazione Penale, Sentenza n. 34996/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 10 marzo 2026, dichiarava inammissibile l’istanza principale di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un detenuto che stava espiano una pena di tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta commessa nel 2012, aggravata dalla recidiva reiterata e infraquinquennale; concedeva invece, in via subordinata, la detenzione domiciliare in ragione dell’età superiore a settant’anni. L’inammissibilità era fondata sull’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., poiché il condannato aveva già fruito, dal 4 luglio 2017 e con esito positivo, dell’affidamento in prova in relazione a una condanna nella quale era stata applicata la recidiva reiterata. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge, sostenendo che la preclusione dovesse essere interpretata in modo conforme alla Costituzione e alla sentenza n. 291/2010 della Corte costituzionale: l’ostatività assoluta opererebbe soltanto se il nuovo reato fosse stato commesso dopo la precedente sperimentazione della misura, mentre il reato oggetto della pena in esecuzione era stato commesso nel 2012, prima dell’affidamento concesso nel 2017. Con il secondo motivo denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale aveva formulato una prognosi favorevole sul percorso di risocializzazione ai fini della detenzione domiciliare, senza considerare quegli elementi per l’affidamento in prova e fermandosi alla preclusione formale. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che la preclusione dell’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. opera in modo assoluto soltanto quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, concessa per una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. Nel caso concreto, il reato in esecuzione era stato commesso nel 2012, prima dell’affidamento iniziato nel 2017 e conclusosi positivamente; non era quindi legittimo presumere automaticamente l’inefficacia della misura né escludere a priori una nuova valutazione di meritevolezza. La concedibilità dell’affidamento dovrà essere valutata nel merito, considerando anche la natura e l’epoca del reato, con piena libertà valutativa e nel rispetto del principio indicato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la necessità di una nuova valutazione nel merito rendeva non attuale il relativo esame. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.
In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 7-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7 legge 7 dicembre 2005, n. 251, opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante.
La preclusione assoluta alla nuova concessione della misura opera quando il condannato, già ammesso alla misura in relazione a una condanna aggravata dalla recidiva reiterata, commette un ulteriore reato espressivo della medesima recidiva dopo avere sperimentato la misura. Se il reato oggetto della pena in esecuzione è anteriore alla precedente misura, non è consentita l’esclusione automatica: la meritevolezza va valutata nel merito.
art. 99, comma 4, c.p.
Tale interpretazione della norma deve essere ribadita, in quanto rispettosa dei principi costituzionali, secondo l'autorevole pronuncia sopra richiamata, che ha escluso dubbi di costituzionalità della norma qualora essa non venga applicata automaticamente e formalisticamente in ogni ipotesi in cui il soggetto dichiarato recidivo abbia già beneficiato della misura alternativa, ma solo se tale assolutezza riguardi il soggetto, già dichiarato recidivo, che delinqua nuovamente, venendo ancora condannato per la medesima aggravante, dopo avere sperimentato detta misura.
La recidiva reiterata rileva ai fini della preclusione nei termini interpretativi indicati per l’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.: il nuovo reato aggravato dalla stessa recidiva deve essere successivo alla sperimentazione della misura perché possa operare l’ostatività assoluta.
art. 47 ord. pen.
Il ricorrente, però, risulta trovarsi nella condizione in cui un'applicazione automatica della norma risulterebbe irragionevole e potenzialmente contraria ai principi costituzionali.
La decisione menziona l’affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa soggetta alla regola interpretativa dell’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen.; non enuncia una distinta interpretazione dell’art. 47 ord. pen.
art. 47-ter ord. pen.
Ha concesso, però, la detenzione domiciliare, trattandosi di detenuto ultrasettantenne, e dovendosi in tal caso escludere l'ostatività della recidiva, come stabilito dalla sentenza n. 56/2021 della Corte costituzionale.
La detenzione domiciliare era stata concessa al condannato ultrasettantenne con esclusione dell’ostatività della recidiva, sulla base della pronuncia costituzionale richiamata.
Massime di principio
- La preclusione prevista dall’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. opera in modo assoluto soltanto se il reato espressivo della recidiva reiterata è stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, concessa in relazione a una pena a sua volta aggravata dalla medesima recidiva.
- Se il reato oggetto della pena in esecuzione è stato commesso prima della precedente ammissione alla misura alternativa, non si può desumere automaticamente da quel reato l’inefficacia della misura né escludere a priori una nuova valutazione di meritevolezza; la concedibilità va esaminata nel merito, considerando anche la natura e l’epoca del reato.
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