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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24340/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico/para-pubblico per lavori autostradali affidati a un RTI. Durante l'esecuzione, la committente predispose una perizia di variante tecnica e suppletiva e un atto di sottomissione che prevedeva nuovi prezzi, tra cui la voce NP1 relativa alla fornitura e posa in opera di materiali da rilevato. I lavori di variante vennero poi eseguiti e contabilizzati, con riconoscimento e pagamento provvisorio di somme anche per NP1; tuttavia, al saldo finale la committente detraeva l'importo relativo a NP1 sul presupposto della mancata approvazione della voce da parte dell'ente concedente. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma detratta; la committente faceva opposizione e il decreto veniva revocato. In appello, l'impresa sosteneva che gli ordini di servizio e la condotta della committente valessero a vincolarla al pagamento del sovrapprezzo, che l'atto di sottomissione fosse efficace o comunque che la condizione di approvazione fosse stata superata o rinunciata, che non vi fosse spazio per una compensazione (o operazione equivalente) e che il diniego di pagamento fosse contrario anche all'exceptio doli. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi, denunciando: violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1241 ss. c.c. per ultrapetizione/compensazione e per l'erronea qualificazione della pretesa; motivazione apparente e violazione di norme sull'appalto e sugli ordini di servizio, sostenendo che il direttore dei lavori avesse impegnato la committente; violazione del principio di corrispettività e della disciplina della condizione sospensiva; violazione dell'art. 1358 c.c. per il comportamento della committente e per il diniego di approvazione della voce NP1; violazione del principio dispositivo e della disciplina delle concessioni, assumendo che i pagamenti in corso d'opera avessero comportato rinuncia alla condizione; violazione delle norme processuali sulle difese e sull'exceptio doli; omessa pronuncia sulla questione della trattenuta di una somma di euro 192.392,25. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare l'interpretazione degli atti processuali e la ricostruzione dei fatti compiute dai giudici di merito, senza denunciare specifici errori di diritto o reali vizi motivazionali nei limiti consentiti in cassazione; ha inoltre escluso l'ultrapetizione, osservando che la committente non aveva azionato una vera domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito ma si era limitata a chiedere la revoca del decreto, e ha escluso che vi fosse stata compensazione, trattandosi di mera operazione contabile interna a un unico rapporto. Ha infine ribadito che l'eventuale affidamento dell'appaltatrice non era stato azionato con autonoma domanda risarcitoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa appaltatrice. Ha confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il pagamento della voce NP1 non approvata dall'ente concedente. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito o non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controparte ed è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso monitorio per ottenere decreto ingiuntivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata violazione

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    invocato per difetto/apparenza della motivazione; la Corte esclude il vizio

  • artt. 1241 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte osserva che nel caso non vi è stata compensazione, ma operazione contabile

  • art. 1358 c.c.

    invocato per il comportamento delle parti nella pendenza della condizione sospensiva; la censura è stata ritenuta inammissibile

  • artt. 128, 134 e 136 d.P.R. n. 554/1999

    richiamati dalla ricorrente in materia di appalto e ordini di servizio, senza accoglimento del motivo

  • art. 1655 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina dell'appalto

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema dell'oggetto del contratto e della determinazione del prezzo

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura contrattuale dell'accordo sui nuovi prezzi

  • art. 1174 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il principio di corrispettività dell'obbligazione

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'exceptio doli e sulle difese avversarie

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'exceptio doli e sulle difese avversarie

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, l'interpretazione degli atti processuali è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti oggi ammessi; non è consentito proporre una diversa lettura dei documenti per ottenere un nuovo esame del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente prospettando violazioni di legge o vizi di motivazione, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • Non sussiste ultrapetizione se la parte convenuta si limita a contestare l'esistenza del credito azionato e a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, senza proporre una vera e propria domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito.
  • La deduzione di compensazione, per essere scrutinabile, deve confrontarsi con la reale ratio decidendi: non ogni detrazione contabile tra partite di uno stesso rapporto integra compensazione in senso tecnico.
  • La funzione del direttore dei lavori è di tutela e gestione tecnica dell'esecuzione dell'opera, ma non implica di per sé il potere di vincolare la volontà contrattuale della committente verso l'appaltatore.
  • Le censure che contestano la natura condizionata di un accordo, la sua eventuale rinuncia o il comportamento tenuto durante l'esecuzione dell'appalto richiedono specifiche doglianze di diritto; se si risolvono in una diversa lettura dei fatti, sono inammissibili in cassazione.
  • L'eventuale affidamento ingenerato dalla condotta della controparte, se non fatto valere con autonoma domanda risarcitoria, non può essere utilizzato per ottenere in cassazione il riconoscimento del credito principale.
  • La mancata pronuncia su una questione è esclusa quando la decisione impugnata abbia già affrontato, esplicitamente o implicitamente, il tema controverso e abbia fornito una motivazione idonea sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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