Cassazione Civile, Ordinanza n. 24340/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico/para-pubblico per lavori autostradali affidati a un RTI. Durante l'esecuzione, la committente predispose una perizia di variante tecnica e suppletiva e un atto di sottomissione che prevedeva nuovi prezzi, tra cui la voce NP1 relativa alla fornitura e posa in opera di materiali da rilevato. I lavori di variante vennero poi eseguiti e contabilizzati, con riconoscimento e pagamento provvisorio di somme anche per NP1; tuttavia, al saldo finale la committente detraeva l'importo relativo a NP1 sul presupposto della mancata approvazione della voce da parte dell'ente concedente. L'impresa appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma detratta; la committente faceva opposizione e il decreto veniva revocato. In appello, l'impresa sosteneva che gli ordini di servizio e la condotta della committente valessero a vincolarla al pagamento del sovrapprezzo, che l'atto di sottomissione fosse efficace o comunque che la condizione di approvazione fosse stata superata o rinunciata, che non vi fosse spazio per una compensazione (o operazione equivalente) e che il diniego di pagamento fosse contrario anche all'exceptio doli. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi, denunciando: violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1241 ss. c.c. per ultrapetizione/compensazione e per l'erronea qualificazione della pretesa; motivazione apparente e violazione di norme sull'appalto e sugli ordini di servizio, sostenendo che il direttore dei lavori avesse impegnato la committente; violazione del principio di corrispettività e della disciplina della condizione sospensiva; violazione dell'art. 1358 c.c. per il comportamento della committente e per il diniego di approvazione della voce NP1; violazione del principio dispositivo e della disciplina delle concessioni, assumendo che i pagamenti in corso d'opera avessero comportato rinuncia alla condizione; violazione delle norme processuali sulle difese e sull'exceptio doli; omessa pronuncia sulla questione della trattenuta di una somma di euro 192.392,25. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a contestare l'interpretazione degli atti processuali e la ricostruzione dei fatti compiute dai giudici di merito, senza denunciare specifici errori di diritto o reali vizi motivazionali nei limiti consentiti in cassazione; ha inoltre escluso l'ultrapetizione, osservando che la committente non aveva azionato una vera domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito ma si era limitata a chiedere la revoca del decreto, e ha escluso che vi fosse stata compensazione, trattandosi di mera operazione contabile interna a un unico rapporto. Ha infine ribadito che l'eventuale affidamento dell'appaltatrice non era stato azionato con autonoma domanda risarcitoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa appaltatrice. Ha confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il pagamento della voce NP1 non approvata dall'ente concedente. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito o non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controparte ed è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del ricorso monitorio per ottenere decreto ingiuntivo
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata violazione
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
invocato per difetto/apparenza della motivazione; la Corte esclude il vizio
artt. 1241 ss. c.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte osserva che nel caso non vi è stata compensazione, ma operazione contabile
art. 1358 c.c.
invocato per il comportamento delle parti nella pendenza della condizione sospensiva; la censura è stata ritenuta inammissibile
artt. 128, 134 e 136 d.P.R. n. 554/1999
richiamati dalla ricorrente in materia di appalto e ordini di servizio, senza accoglimento del motivo
art. 1655 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la disciplina dell'appalto
art. 1346 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'oggetto del contratto e della determinazione del prezzo
art. 1321 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura contrattuale dell'accordo sui nuovi prezzi
art. 1174 c.c.
richiamato dalla ricorrente per il principio di corrispettività dell'obbligazione
art. 163 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'exceptio doli e sulle difese avversarie
art. 167 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'exceptio doli e sulle difese avversarie
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, l'interpretazione degli atti processuali è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti oggi ammessi; non è consentito proporre una diversa lettura dei documenti per ottenere un nuovo esame del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente prospettando violazioni di legge o vizi di motivazione, miri in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- Non sussiste ultrapetizione se la parte convenuta si limita a contestare l'esistenza del credito azionato e a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, senza proporre una vera e propria domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito.
- La deduzione di compensazione, per essere scrutinabile, deve confrontarsi con la reale ratio decidendi: non ogni detrazione contabile tra partite di uno stesso rapporto integra compensazione in senso tecnico.
- La funzione del direttore dei lavori è di tutela e gestione tecnica dell'esecuzione dell'opera, ma non implica di per sé il potere di vincolare la volontà contrattuale della committente verso l'appaltatore.
- Le censure che contestano la natura condizionata di un accordo, la sua eventuale rinuncia o il comportamento tenuto durante l'esecuzione dell'appalto richiedono specifiche doglianze di diritto; se si risolvono in una diversa lettura dei fatti, sono inammissibili in cassazione.
- L'eventuale affidamento ingenerato dalla condotta della controparte, se non fatto valere con autonoma domanda risarcitoria, non può essere utilizzato per ottenere in cassazione il riconoscimento del credito principale.
- La mancata pronuncia su una questione è esclusa quando la decisione impugnata abbia già affrontato, esplicitamente o implicitamente, il tema controverso e abbia fornito una motivazione idonea sul punto.
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