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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28863/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul cortile di proprietà della resistente e a vantaggio del cortile della ricorrente. La proprietaria del fondo servente aveva chiesto l'accertamento dell'aggravamento della servitù, sostenendo che le modalità di esercizio del passaggio fossero mutate nel tempo, in particolare dal 2002, con estensione dell'accesso a soggetti indeterminati e uso incompatibile con il titolo. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, limitando l'uso ai soli mezzi di servizio della società. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la corte d'appello avrebbe prima ritenuto fondato il motivo d'appello e poi mantenuto un dispositivo restrittivo; 2) violazione degli artt. 1062, 1074 e 1065 c.c., sostenendo che, accertata l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, il giudice avrebbe confuso il fatto costitutivo del diritto con le concrete modalità di esercizio e avrebbe illegittimamente limitato il pieno esercizio del passaggio; 3) violazione dell'art. 1062 c.c., perché l'asservimento sarebbe stato reso evidente dal cancello di accesso tra i due cortili; 4) violazione dell'art. 1067 c.c., per avere la corte confuso l'aggravamento vietato con la semplice intensificazione dell'uso, che sarebbe invece consentita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha escluso il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo, chiarendo che la corte territoriale aveva solo corretto la sentenza di primo grado nella parte in cui vietava l'uso del cortile come parcheggio, non richiesto dalla controparte. Ha poi affermato che la determinazione concreta delle modalità di attuazione della servitù di passaggio spetta al giudice di merito e che, nel caso concreto, era stato correttamente accertato un mutamento delle modalità di utilizzo del passaggio rispetto a quelle originarie, con conseguente aggravamento del fondo servente. La Corte ha inoltre ribadito che, quando il titolo non delimiti con precisione l'estensione della servitù, occorre distinguere caso per caso tra mera intensificazione dell'uso, lecita se rientrante nell'esercizio prevedibile del diritto, e aggravamento non consentito, che richiede il consenso del titolare del fondo servente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denuncia di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione di legge dedotto per i motivi sulle norme in tema di servitù.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indica il vizio di nullità processuale dedotto per il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 1062 c.c.

    Richiamato in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia e per l'asservimento del fondo.

  • art. 1064 c.c.

    Richiamato, in combinazione con l'art. 1065 c.c., come criterio per determinare ciò che è necessario all'uso della servitù quando il titolo non ne definisca puntualmente l'estensione.

  • art. 1065 c.c.

    Usato come criterio di interpretazione della servitù secondo il minor aggravio del fondo servente e per individuare le modalità di esercizio del diritto quando il titolo sia generico.

  • art. 1067 c.c.

    Richiamato per il divieto di aggravamento della servitù da parte del proprietario del fondo dominante.

  • art. 1074 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza del diritto di servitù; la Corte lo ritiene non pertinente alla critica svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di servitù di passaggio, la determinazione concreta delle modalità di esercizio del diritto, quando non sia definita in modo puntuale dal titolo, rientra nell'apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Quando il titolo costitutivo della servitù non precisa l'estensione del diritto, il giudice deve distinguere tra mera intensificazione dell'uso, lecita se coerente con l'originario contenuto del diritto e con le prevedibili esigenze del fondo dominante, e aggravamento del fondo servente, vietato se eccede tale contenuto e non è sorretto dal consenso del titolare del fondo servente.
  • L'accertamento dell'aggravamento della servitù richiede una valutazione comparativa delle modalità di esercizio prima e dopo il mutamento contestato, al fine di verificare se il nuovo uso integri un'esercitazione più gravosa del medesimo diritto o una sua indebita espansione.
  • La violazione dell'art. 1067 c.c. non è esclusa dal solo fatto che il passaggio sia storicamente esistito: occorre verificare se il mutamento concreto delle modalità di fruizione abbia inciso in modo apprezzabile e non prevedibile sul fondo servente.
  • Non sussiste nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo quando il dispositivo si limiti a recepire, correggere o specificare l'esito della motivazione senza introdurre una statuizione incompatibile con essa.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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