Sentenza del 27/03/2019 n. 8528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione due sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, relative agli avvisi di accertamento per maggiore ICI dovuta negli anni 2005 e 2006 su un complesso immobiliare nel centro di Genova, interessato da ristrutturazione, risanamento conservativo, frazionamento e cambio di destinazione d’uso. Ha contestato, in particolare, la motivazione insufficiente degli avvisi, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del Comune e l’omesso esame di elementi idonei a dimostrare l’eccessività del valore venale accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro le due sentenze, poiché riguardavano le stesse parti, il medesimo rapporto tributario e questioni giuridiche identiche riferite a diverse annualità. Ha giudicato sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano gli elementi catastali e descrittivi dell’immobile, l’intervento edilizio e i parametri estimativi utilizzati. Ha inoltre rilevato che il Comune aveva assolto il proprio onere probatorio fornendo elementi concreti sulla congruità della stima, mentre le valutazioni contrarie della società non erano risultate persuasive. La censura relativa all’omesso esame è stata dichiarata inammissibile, trattandosi in realtà di una richiesta di rivalutazione delle prove e delle stime, non consentita in cassazione. La società è stata condannata a rifondere al Comune Euro 5.000,00 per spese del giudizio, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2-bis
Gli avvisi di liquidazione ed accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
L’obbligo di motivazione dell’avviso ICI è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa, sia quanto all’esistenza dell’obbligazione sia quanto alla sua quantificazione, così da poter esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
La motivazione dell’atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto, tale requisito è stato ritenuto rispettato dagli avvisi comunali.
Art. 2697 del codice civile
L’onere di provare i fatti posti a fondamento della maggiore pretesa tributaria gravava sul Comune, che lo ha assolto producendo elementi estimativi e di mercato ritenuti congrui dal giudice di merito.
Art. 112 del codice di procedura civile
Non vi è stata omessa pronuncia, poiché la Commissione Tributaria Regionale ha implicitamente respinto le contestazioni sulla motivazione degli avvisi e sull’onere probatorio, anche mediante il richiamo alla decisione di primo grado.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Dopo la riforma del 2012, in cassazione è denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la semplice errata o insufficiente valutazione di prove, perizie o criteri estimativi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento ICI è adeguatamente motivato se consente al contribuente di individuare l’immobile, comprendere i criteri di calcolo e conoscere gli elementi essenziali utilizzati per determinare il maggior valore, anche senza una descrizione analitica di ogni singolo dato estimativo.
- Quando l’amministrazione rettifica il valore imponibile, deve fornire elementi concreti a sostegno della stima; tuttavia, se il giudice di merito valuta tali elementi come coerenti e attendibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi.
- Le perizie di parte e le contestazioni sui valori di mercato sono normalmente questioni di fatto e di apprezzamento probatorio; possono fondare un ricorso per cassazione solo se è stato completamente omesso l’esame di un fatto storico decisivo, non quando si lamenta soltanto una diversa valutazione delle prove.
- È ammissibile un ricorso cumulativo contro più sentenze tributarie tra le stesse parti, relative a diverse annualità, quando le controversie dipendono dalla medesima questione giuridica e dal medesimo rapporto d’imposta.
- Per contestare efficacemente una stima immobiliare occorre documentare puntualmente le caratteristiche differenti delle superfici, i prezzi effettivi di vendita, la destinazione d’uso e ogni elemento comparativo rilevante, anziché limitarsi a contrapporre una valutazione alternativa.
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