Sentenza del 17/06/2022 n. 2043 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IVA - Detrazioni indebite - Onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva contestato l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute riferite ad operazioni inesistenti. La questione centrale riguardava chi dovesse provare l'inesistenza delle operazioni e chi dovesse dimostrare la legittimità della detrazione o del costo.
La decisione
La Corte ha stabilito che grava sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova che le operazioni fatturate non sono mai state poste in essere, indicando anche gli elementi indiziari a supporto della contestazione. È invece onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo; la regolarità formale delle scritture contabili o la mera evidenza di pagamenti non sono sufficienti, essendo dati facilmente falsificabili. Conseguentemente, in assenza della prova dell'Amministrazione o della documentazione probatoria da parte del contribuente, la detrazione può essere esclusa.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA)
La norma sul diritto alla detrazione dell'IVA richiede che l'imposta relativa a operazioni effettivamente effettuate sia detraibile; la Corte interpreta che l'effettiva esecuzione dell'operazione costituisce requisito sostanziale per la detrazione.
Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)
Applicato il principio secondo cui chi vuole far valere un fatto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la Corte lo usa per ripartire l'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione contesta detrazioni IVA come indebite per operazioni inesistenti, deve fornire elementi di prova (anche indiziari) dell'inesistenza delle operazioni; non bastano affermazioni generiche.
- Una volta dedotti indizi di inesistenza dall'Amministrazione, il contribuente è tenuto a fornire documentazione idonea a dimostrare la reale esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione (contratti, DDT, ordini, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti riconducibile all'operazione, documenti di trasporto, registri di magazzino, ecc.).
- La regolarità formale della contabilità e i pagamenti bancari, da soli, non sono prova sufficiente dell'effettiva esecuzione delle operazioni, perché questi elementi sono facilmente falsificabili.
- In pratica, la strategia difensiva del contribuente deve prevedere la raccolta preventiva e l'esibizione di prove sostanziali dell'operazione; l'Ufficio deve motivare e documentare le ragioni per ritenere le fatture riconducibili a operazioni inesistenti.
- Nei ricorsi simili, il giudice valuterà la sufficienza e la specificità degli indizi forniti dall'Amministrazione e la capacità probatoria degli elementi esibiti dal contribuente; la decisione dipenderà da chi raggiunge la prova più solida.
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