Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2073/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza n. 164/2025, pubblicata in data 25/3/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, notificata 29/4/2025 e passata in giudicato il 29/5/2025

Giustizia amministrativa202504133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e condannato il Ministero a metterla a disposizione, o a fornire altro beneficio equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non avrebbe accreditato sulla carta docente la somma complessiva di 2.500 euro. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento. Il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era stato rispettato e che l'inadempimento risultava adeguatamente documentato e non contestato dall'amministrazione. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi operi, su istanza del creditore, entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il possibile ausilio delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è stata applicata la penalità di mora richiesta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di adottare misure coercitive, compresa la penalità di mora, ma tale misura non è stata applicata perché, nel caso concreto, sarebbe risultata manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l'esecuzione contro l'amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proponibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni intercorrente tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale base normativa del diritto della docente alla carta docente, riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso e l'inadempimento dell'amministrazione risulta documentato e non contestato.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutati il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo e l'entità della pretesa economica, essa risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.