Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24109/2020 del 30/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 47/2019 che aveva annullato la deliberazione del 1.7.2015 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano (CDD) che aveva disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 330/2015 nei confronti dell'avvocato Grasso. In Cassazione il ricorrente deduce due motivi di nullità: (1) omessa notificazione all'interessato del ricorso proposto dal COA di Monza contro la delibera di archiviazione del CDD, con violazione del contraddittorio e di norme del regolamento CNF e di norme richiamate (art.33 Regolamento CNF 21.2.1994 n.2; artt.59,60,61,64 r.d. 22/1/1934 n.37; art.59 l. n.247/2012; art.584 c.p.p. e richiamo alla disciplina processuale); (2) omessa notifica dell'atto di citazione all'udienza avanti al CNF (nel primo procedimento), richiamando l'art.59 l. n.247/2012 e l'art.601 c.p.p., con la conseguente dedotta insanabile nullità ex art.179 c.p.p. degli atti successivi.

La decisione

La Corte di cassazione (Sezioni Unite) ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha precisato l'inammissibilità dell'azione nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e del CDD di Milano per la loro posizione di terzietà/alterità organica rispetto alla controversia. Sostanzialmente la Corte ha confermato l'applicabilità del termine breve di trenta giorni per il ricorso in cassazione avverso le decisioni del CNF (art.36, co.6, legge 31.12.2012 n.247) e ha rilevato la tardività nella notificazione del ricorso al COA di Monza (notifica del 18.10.2019 vs notifica della sentenza impugnata il 23.7.2019), oltre il termine di 30 giorni. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, co.1-quater DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36, co. 6, legge 31 dicembre 2012, n.247 (ordinamento professionale forense)

    Stabilisce il termine breve di 30 giorni per proporre ricorso in cassazione contro le decisioni del CNF; la Corte interpreta che il termine decorre dalla notifica della decisione alla parte (interessato) e non richiede la notifica al difensore

  • art. 33 Regolamento CNF 21.2.1994 n.2

    Richiamato come parte della disciplina regolamentare da integrare con le norme processuali e previgenti disposizioni

  • artt. 59, 60, 61, 64 r.d. 22 gennaio 1934 n.37 (previgente legge professionale)

    Richiamati nella doglianza del ricorrente come disposizioni applicabili residualmente alla procedura disciplinare dell'avvocatura; la Corte chiarisce che la nuova legge professionale ha parziale continuità con le precedenti disposizioni riguardo ai termini e alla procedura

  • art. 59 legge n.247 del 2012

    Richiamata dal ricorrente per il rinvio alle norme processuali penali; la Corte precisa che le norme del codice di procedura penale si applicano solo se la legge professionale lo rinvia espressamente

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle notifica dell'atto di citazione; la Corte ritiene che il richiamo al codice penale/processuale sia possibile solo ove previsto dalla legge professionale

  • art. 179 c.p.p.

    Invocata dal ricorrente in relazione alla nullità insanabile; la Corte non accolse la tesi per questioni di legittimità di termini e ammissibilità

  • art. 13, co. 1-quater, DPR n.115/2002 (contributo unificato)

    Usato per disporre l'obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente in caso di soccombenza, come previsto dalla giurisprudenza richiamata

  • artt. 285 e 170 c.p.c.

    Richiamati nella giurisprudenza citata per spiegare la decorrenza dei termini e l'eccezione rappresentata dall'art.36 I.p.f.; la Corte conferma che l'art.36 contiene un'eccezione alla regola generale

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è soggetto al termine breve di 30 giorni previsto dall'art.36 co.6 della legge professionale forense; tale termine decorre dalla notifica della decisione all'interessato e non si protrae per la sola notifica al difensore.
  • Il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Distrettuale di Disciplina non assumono posizione di parte resistente pienamente autonoma nel giudizio di legittimità essendo organi con funzione terza; questo ha rilievo nella definizione delle parti legittimate nel giudizio di cassazione.
  • Le doglianze sulla mancata notificazione di atti processuali devono essere tempestivamente valutate e collocate all'interno del rispetto dei termini di impugnazione: l'eventuale violazione delle regole di notifica non sopperisce alla tardività del ricorso principale.
  • Nella materia disciplinare degli avvocati si applicano in via prioritaria le norme speciali della legge professionale; l'applicazione del codice di procedura penale o civile è residuale e avviene solo se la legge professionale lo rinvia espressamente.
  • La violazione formale (es. omissione di notifiche) può fondare eccezioni di nullità, ma rischia di essere ininfluente se il ricorso di impugnazione non è tempestivo rispetto ai termini speciali previsti dalla legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e ad ulteriori oneri (contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa sui riti speciali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.