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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27227/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda una direttrice di ufficio postale condannata in appello per peculato e per un reato di false attestazioni/false informazioni al pubblico ministero, con pena rideterminata in anni tre e mesi sei di reclusione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata considerazione della tesi difensiva secondo cui la telefonata minatoria riferita alla rapina poteva essere stata effettuata tramite tecnologia VOIP e quindi non risultare nei tabulati; (2) vizio di motivazione sulla presenza/localizzazione dei rapinatori e sulle possibili vie di fuga, sostenendo che l’assenza di autovetture sospette fosse compatibile con una fuga a piedi attraverso il bosco retrostante l’ufficio postale; (3) violazione dell’art. 314 c.p. per difetto di prova che il denaro in cassa appropriato dall’imputata fosse effettivamente denaro della raccolta del risparmio postale, e non somme relative ad altri servizi postali; (4) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto fondato su valutazioni improprie della personalità processuale dell’imputata e non sui dati difensivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché generici e aspecifici, avendo la Corte di appello fornito una motivazione ampia, congrua e non illogica sulle ragioni per cui escludeva la reale rapina e la telefonata minatoria. Ha invece accolto il terzo motivo: la motivazione impugnata non chiariva se il denaro sottratto fosse integralmente o solo in parte riconducibile alla raccolta del risparmio postale, elemento necessario per radicare la qualifica pubblicistica richiesta dall’art. 314 c.p. Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro limitatamente al capo a), con accertamento da compiersi sugli atti per verificare la provenienza delle somme. L’esame del quarto motivo è rimasto assorbito. Restava ferma l’irreversibilità dell’accertamento di responsabilità per il capo b).

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.

    Per integrare il peculato occorre verificare la qualifica soggettiva pubblicistica dell’agente e la natura pubblicistica delle somme di cui egli si sia appropriato; non basta il generico richiamo alla disciplina del risparmio postale se non è accertato che il denaro in cassa provenga, in tutto o in parte, da tale raccolta.

  • art. 367 c.p.

    Indicato come capo b) tra i reati oggetto di condanna; la responsabilità per questo capo non è stata travolta dall’annullamento disposto dalla Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Usato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Rilevante per il vizio di motivazione dedotto nei motivi di ricorso, valutato alla luce della tenuta logica della motivazione di appello.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo quale norma sul devolutum e sui limiti del giudizio di appello.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Citato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Richiamati in relazione al diniego delle attenuanti generiche, motivo poi assorbito.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla difesa a sostegno della censura sul diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che si limita a prospettare ipotesi alternative astratte, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare elementi concreti già emergenti dagli atti, è inammissibile per genericità e aspecificità.
  • Il principio dell’accertamento della responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio" non esonera la difesa dall’onere di allegare elementi specifici e verificabili idonei a confutare la ricostruzione accusatoria; mere possibilità teoriche non integrano un ragionevole dubbio.
  • Quando il reato contestato presuppone una qualifica soggettiva pubblicistica e l’appropriazione di denaro in ragione di una determinata attività di servizio, il giudice deve accertare in concreto la natura delle somme e la riconducibilità di esse alla funzione pubblica rilevante; il richiamo a principi astratti non basta se manca la prova della provenienza del denaro.
  • Se l’annullamento riguarda solo uno dei capi di condanna, l’esito può essere limitato al rinvio sul punto specifico, lasciando ferme le restanti statuizioni non investite dal vizio accolto.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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