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Sentenza

Sentenza n. 704/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento adottato dallo S.U.I. di Milano il 27.8.2024, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato l’1.5.2023 in favore del ricorrente su istanza del controinteressato.

Giustizia amministrativa202501407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente era entrato in Italia nell’ambito della programmazione dei flussi 2022, sulla base di un nulla osta richiesto da un datore di lavoro. Dopo l’ingresso, il datore di lavoro aveva cessato definitivamente l’attività ed era rimasto indisponibile a concludere il rapporto, sicché non era stato sottoscritto il contratto di soggiorno. Il ricorrente aveva quindi chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva preannunciato e poi disposto la revoca del nulla osta, ritenendo che l’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presupponesse il possesso di un permesso di soggiorno e la previa instaurazione di un rapporto di lavoro. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria e manifesta infondatezza del provvedimento, sostenendo che l’inadempienza datoriale non potesse pregiudicarlo e che avrebbe dovuto essere convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio del titolo di soggiorno anche in assenza del datore di lavoro. In giudizio ha inoltre allegato di avere trovato un diverso impiego a tempo indeterminato, con decorrenza successiva all’adozione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. L’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 impone al datore di lavoro e al lavoratore straniero di sottoscrivere il contratto di soggiorno entro quindici giorni dall’ingresso; il contratto deve essere stipulato con il datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta. Tale requisito serve a evitare che l’ingresso sia autorizzato sulla base di offerte di lavoro meramente apparenti e a preservare la programmazione numerica dei flussi. Poiché il datore di lavoro era indisponibile e il rapporto non era mai stato instaurato, non sussisteva il presupposto per il rilascio del permesso per attesa occupazione. Secondo il TAR, l’art. 22, comma 11, presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro; non è sufficiente la mancata instaurazione del rapporto dopo l’ingresso. Il diverso contratto di lavoro prodotto dal ricorrente era stato stipulato oltre un anno dopo l’ingresso e dopo l’adozione dell’atto impugnato, oltre a collocarsi al di fuori della procedura dei flussi, sicché non poteva incidere sulla legittimità della revoca. Dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno è quindi derivata la revoca del nulla osta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 286/1998

    La programmazione dei flussi di ingresso risponde a una logica numerica e settoriale che non può essere elusa mediante l’instaurazione, dopo l’ingresso, di un rapporto di lavoro estraneo alla procedura governata dai flussi.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore

    Il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta deve confermare la relativa richiesta; la disciplina identifica quindi il datore di lavoro rilevante ai fini della successiva procedura di ingresso.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis

    La sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto costituisce passaggio necessario della procedura e deve avvenire tra il lavoratore e il datore di lavoro cui si riferisce il nulla osta.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità […]

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che il lavoratore sia già titolare di un permesso per lavoro subordinato e che un rapporto di lavoro validamente instaurato sia successivamente cessato; la disposizione non si applica quando il rapporto non è mai sorto.

  • DPCM 21 dicembre 2021

    Il ricorrente era entrato nell’ambito della programmazione dei flussi per lavoro subordinato non stagionale.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione; la mera mancata instaurazione del rapporto dopo l’ingresso in Italia non integra la perdita del posto di lavoro prevista dalla norma.
  • Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato mediante flussi, il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto entro il termine previsto dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 tra il lavoratore e il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta; l’indisponibilità di tale datore impedisce la conclusione della procedura.
  • La possibilità di instaurare successivamente un rapporto di lavoro con un diverso datore, al di fuori della procedura governata dai flussi e dopo la scadenza del termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, non consente di conservare il nulla osta originario né di ottenere, per tale via, un permesso per attesa occupazione.
  • La disciplina del contratto di soggiorno e del nulla osta deve essere interpretata in modo da prevenire l’ingresso di cittadini stranieri sulla base di offerte di lavoro meramente apparenti e da preservare la funzione programmatoria dei flussi migratori.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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