Cassazione Penale, Sentenza n. 47700/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, accogliendo l'appello del P.M., aveva riformato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltagirone e disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico per il reato di evasione (art. 385 c.p.), ritenendo sussistenti esigenze cautelari alla luce di un episodio di evasione recente e di plurimi carichi pendenti. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'assenza di autonoma valutazione del Tribunale e deducendo altresì che era venuta a cessare successivamente la misura cautelare per intervenuta espiazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catania abbia svolto, seppur sinteticamente, una autonoma e motivata valutazione delle esigenze cautelari (richiamando l'insofferenza dell'indagato alle prescrizioni, la precedente evasione e i plurimi carichi pendenti) e che il richiamo alla richiesta del P.M. non abbia pregiudicato la correttezza dell'argomentazione. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante ai fini della decisione l'intervenuta cessazione successiva della misura per altro titolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma che disciplina il reato per il quale è stata richiesta la misura cautelare (evasione); utilizzata come titolo di reato su cui si fonda la richiesta degli arresti domiciliari.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Imponendo l'obbligo di esprimere una autonoma valutazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, è stato interpretato nel senso che tale obbligo è rispettato anche quando il giudice richiama atti o la richiesta del P.M., purché svolga un effettivo esame critico e dia conto della rilevanza degli elementi ritenuti decisivi.
legge n. 47 del 16 aprile 2015
Richiamata come fonte della modifica normativa che ha precisato l'obbligo di motivazione autonomamente valutativa del giudice delle misure cautelari.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; procedimento svolto ai sensi di tali disposizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per denegata o infondata impugnazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari può richiamare la richiesta del P.M., ma deve comunque effettuare un vaglio critico e motivato, spiegando la rilevanza degli elementi ritenuti decisivi per i gravi indizi e per le esigenze cautelari.
- La presenza di uno stato detentivo per altro titolo non esclude automaticamente la configurabilità di esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione: il giudice può ritenere necessaria un'ulteriore misura cautelare anche se il soggetto è già sottoposto a restrizioni.
- Le valutazioni di merito del giudice del riesame sulle esigenze cautelari, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione con un semplice contrasto interpretativo basato sulle stesse risultanze investigative; la Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza procedurale e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione.
- Eventi sopravvenuti successivi alla decisione impugnata (per es. cessazione di una misura per espiazione della pena intervenuta dopo il fatto) sono, di regola, ininfluenti ai fini del giudizio sulla legittimità della misura adottata all'epoca dei fatti.
- Ricorsi che non affrontano concretamente le esigenze cautelari individuate dal giudice del merito e si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese secondo l'art. 616 c.p.p.
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