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Sentenza

Sentenza n. 963/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 304/2024, resa all’esito del giudizio RG 324/2024, della Corte di Appello di Brescia – Sezione Lavoro pubblicata in data 7 gennaio 2025 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 500,00 sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva liquidato le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 304/2024 della Corte di Appello di Brescia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 della Carta del docente anche per l'anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero all'accredito della somma e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 gennaio 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha prodotto comunicazioni dalle quali risultava l'accredito di somme riferibili alla sentenza di primo grado, senza chiarire inizialmente se fosse stato eseguito anche il capo relativo all'anno scolastico 2022/2023 deciso in appello. Dopo l'ordinanza istruttoria, solo il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto esclusivamente le somme riconosciute dal Tribunale di Bergamo. La successiva produzione ministeriale, depositata dopo la camera di consiglio e l'assunzione della causa in decisione, è stata ritenuta tardiva e comunque inidonea a provare documentalmente l'avvenuto accredito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza azionata fosse passata in giudicato, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non avesse dimostrato l'integrale adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Se l'accredito fosse già intervenuto, la condanna avrebbe avuto contenuto di mero accertamento dell'obbligo di esatto adempimento; in caso contrario, il Ministero avrebbe dovuto accreditare l'intero importo o la parte residua. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, da attivarsi dopo un ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà procedere anche mediante pagamento in conto sospeso, ove manchino disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora: decorso inutilmente il termine di 90 giorni, il Ministero dovrà corrispondere, dalla data di comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto; il commissario dovrà calcolarla d'ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la penalità può essere configurata con funzione principalmente sollecitatoria e decorrere dopo un termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per l'azione esecutiva e per il giudizio di ottemperanza relativo a obblighi pecuniari nei confronti dello Stato.

  • art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La mancanza di capienza del capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato pecuniario; l'Amministrazione deve ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro anche per l'anno scolastico 2022/2023.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Non impone la riattivazione del contraddittorio quando la questione sopravvenuta sia allegata dalla parte e non rilevabile d'ufficio.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo la riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria dello Stato, l'azione è proponibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia dimostrato l'integrale adempimento.
  • La produzione documentale dell'Amministrazione depositata dopo la camera di consiglio e dopo l'assunzione della causa in decisione è tardiva e non può essere utilizzata per provare l'avvenuta esecuzione; una mera allegazione proveniente dall'Amministrazione, priva di adeguata prova documentale, non dimostra l'accredito della somma dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento, anche attribuendogli il potere di delegare l'esercizio concreto delle funzioni a dirigenti o funzionari competenti.
  • L'insufficienza o l'assenza di stanziamenti nel pertinente capitolo di bilancio non può ostacolare l'esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti dello Stato; l'Amministrazione deve utilizzare, ove necessario, l'istituto del pagamento in conto sospeso.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata con funzione prevalentemente sollecitatoria, assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedendo che, in caso di inosservanza, la penalità decorra retroattivamente dalla comunicazione della sentenza.
  • Quando l'accredito del beneficio economico risulti eventualmente già effettuato ma non sia stata dimostrata l'integrale corrispondenza al titolo giudiziale, il comando conformativo può concentrarsi sull'obbligo di esatto adempimento, riferito all'intero credito o alla sua parte residua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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