Sentenza n. 354/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2018, avente ad “Oggetto: Adozione variante al PRG comunale”; degli atti presupposti e connessi, nonché conseguenti (compresi gli “elaborati progettuali elaborati progettuali predisposti dal tecnico incaricato, pervenuti al protocollo comunale in data 27/04/2018 al n. 1301;”, citata nella delibera impugnata; il “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente ai sensi dell''art. 49 del D.Lgs. 267/2000;”, citato nella delibera impugnata; la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2017, avente ad “Oggetto: Monetizzazione Aree Standard Lottizzazione Artigianale Madonna Manù”, ed i suoi atti presupposti e connessi nonché conseguenti tra i quali la “Proposta di delibera del Consiglio Comunale del 24-11-2017 n. 34”; la “relazione dell''ufficio tecnico comunale che valuta il valore di monetizzazione dell''area da cedere calcolata per una superficie di mq. 634,00 al prezzo di €/mq 25,00, pari a € 15.850,00 più il valore della restante parte degli oneri di urbanizzazione, aggiornati alla tabella valida per l''anno 2017, calcolati per il rilascio del permesso di costruire n. 6/2004, pari a € 1.100,00, per un totale valore di monetizzazione di € 16.950,00”, citata nella delibera impugnata; i “pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell''art. 49 comma 1 del D.Lgs.n.267 del 18/08/00”, citati nella delibera impugnata).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30 maggio 2018 di adozione della variante al PRG, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusa la deliberazione sulla monetizzazione di aree standard della lottizzazione artigianale
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva proposto un'azione di annullamento contro la deliberazione consiliare di adozione di una variante al PRG comunale e contro gli atti presupposti e connessi, tra cui gli elaborati progettuali, i pareri di regolarità tecnica e la precedente deliberazione relativa alla monetizzazione di aree standard e dei relativi oneri di urbanizzazione. Dal testo non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Prima della decisione, con atto depositato il 6 marzo 2026 e previamente notificato al Comune e ai controinteressati, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85, comma 9, c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità della variante al PRG né degli atti di monetizzazione e degli atti connessi. Le spese sono state compensate nei rapporti tra il ricorrente e il Comune di Lapedona, in ragione della problematicità delle questioni originarie; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di definire il giudizio mediante declaratoria di estinzione nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia dichiarata dal ricorrente e ritualmente portata a conoscenza delle altre parti ha condotto alla definizione estintiva del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata e previamente notificata alle parti interessate, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata dal giudice secondo le circostanze concrete; la mancata costituzione dei controinteressati esclude, di regola, la pronuncia sulle spese nei loro confronti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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