Cassazione Penale, Sentenza n. 13273/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per omicidio colposo aggravato in relazione al decesso di Antonino Sanfilippo, con censure relative a: 1) presunto travisamento della prova per omissione (omessa valutazione di documentazione sull'omologazione e certificazioni del natante e del braccetto), erronea ricostruzione della causa della rottura del braccio (eventuale "attrappamento" delle reti su oggetti sul fondo) e mancata considerazione delle condizioni soggettive dell'imputato; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) eccessività della pena per mancata considerazione degli indici dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato gran parte del ricorso ma ha accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare: il primo motivo (travisamento/omissione e ricostruzione alternativa della dinamica) è stato ritenuto in gran parte infondato o, per la parte relativa alla mancata valutazione della documentazione sull'omologazione, privo di rilevo decisivo ai fini dell'an della responsabilità; il secondo motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto fondato per vizi motivazionali dell'appello e la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale questione con rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; il terzo motivo (eccessività della pena) è stato dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione in favore della parte civile INAIL per euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Codice penale, art. 589
Norma che definisce l'omicidio colposo; la Corte ha confermato che il fatto rientra nella previsione di tale norma e che la responsabilità è stata adeguatamente motivata rispetto agli elementi di colpa.
Codice penale, art. 43
Riguarda la nozione di colpa; è stato richiamato nel ricorso ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito abbia correttamente valutato l'esigibilità della condotta e la consapevolezza della inidoneità strutturale degli apparati.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha spiegato che il travisamento della prova per omissione è denunciabile quando manca la motivazione su un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo; tuttavia la rilevanza della documentazione omessa va valutata rispetto al decisivo impianto argomentativo del primo giudice.
Legge n. 46 del 2006, art. 8
Richiamata nella giurisprudenza citata in tema di travisamento della prova per omissione come novellatrice dell'art. 606 c.p.p.; utilizzata per inquadrare i limiti del controllo di Cassazione sulle valutazioni di merito.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla quantificazione della pena quando questa risulta al di sotto della media edittale, purché gli indici siano desumibili dal complesso argomentativo della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per "travisamento della prova per omissione" è ammissibile quando un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo non sia stato motivatamente valutato; tuttavia la sua rilevanza viene valutata in relazione al quadro probatorio complessivo: se l'elemento non è decisivo per l'an della responsabilità, il vizio non comporta annullamento.
- La Corte di merito non può semplicemente ribaltare la valutazione tecnica probatoria (perizie) del primo giudice senza adeguata motivazione che spieghi perché le conclusioni del perito del giudice di prime cure sono errate; la mancata resa di tali contro-motivazioni può costituire motivo di censura.
- Quando la dinamica allegata dal difensore costituisce una mera alternativa non meglio comprovata rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderarla; serve dimostrazione di manifesta illogicità o omissione motivazionale.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione del grado di colpa e della personalità dell'imputato che deve essere motivata; se la motivazione della Corte distorce le premesse fattuali o non giustifica il diniego in modo coerente, la questione può comportare annullamento e rinvio.
- Nella determinazione della pena, se la misura inflitta è sotto la pena mediana edittale, non è necessario un'esplicita motivazione particolarmente dettagliata a patto che gli indici di cui all'art. 133 c.p. risultino desumibili dal complesso motivazionale della sentenza.
- In caso di annullamento parziale (solo su alcune questioni), il processo civile accessorio sulle responsabilità civili non è necessariamente riaperto: la pronuncia di cassazione specifica gli effetti e i connessi oneri di prova per il nuovo giudizio di merito.
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