Cassazione Civile, Ordinanza n. 26756/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa della società mediante accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con recupero di II.DD., IVA e accessori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La Corte rileva inoltre che la rinuncia al ricorso non era stata notificata alla controparte costituita e, per tale ragione, non sarebbe stata idonea da sola a determinare l'estinzione; tuttavia la produzione della documentazione attestante il perfezionamento della definizione agevolata e la mancata contestazione dell'Agenzia hanno condotto alla declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il ricorso. Ha osservato che la sola rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte costituita, non produce di per sé l'estinzione del processo ma comporta inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse; nel caso concreto, però, la successiva documentazione del pagamento e la mancata controdeduzione dell'Agenzia hanno dimostrato l'intervenuta definizione agevolata della lite, con conseguente estinzione del giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
indicato come base dell'accertamento induttivo puro con rideterminazione del reddito d'impresa
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
richiamato come fondamento della definizione agevolata della lite fiscale
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 111 Cost.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, non estingue il processo se non è notificata alla controparte costituita; in tal caso manifesta soltanto il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la lite fiscale è definita mediante procedura di definizione agevolata e la circostanza risulta documentata, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, soprattutto se la controparte non contesta l'avvenuto perfezionamento della definizione.
- In presenza di definizione agevolata della controversia, la Corte può non provvedere sulle spese di lite, considerato che il costo del processo è assorbito dalla procedura agevolativa.
- Non sussiste il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si chiude per estinzione conseguente alla definizione agevolata della lite, secondo gli arresti richiamati dalla Corte.
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