Sentenza n. 1539/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, del verbale UVI n.-OMISSIS- con il quale sarà interrotto alla data del 31/10/2025 senza alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n.-OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. -OMISSIS- nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3) Decreto commissariale della Regione Campania n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell’UVI che disponeva l’interruzione del PTRI con budget di salute, senza individuare alternative concrete, nonché gli atti regionali presupposti nella parte relativa alla durata massima di due anni più uno
Esito
Favorevole al ricorrente (caregiver familiare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale UVI del 12 giugno 2025, con cui era stata disposta l’interruzione al 31 ottobre 2025 del PTRI con budget di salute assicurato al figlio, affetto dalla nascita da grave autismo, invalido al 100% e bisognoso di assistenza continuativa. Ha dedotto: la violazione del decreto commissariale e delle linee guida regionali; l’illegittima composizione e conduzione dell’UVI, tenutasi senza la componente comunale, il dirigente medico della UOSM, gli assistenti sociali, il medico di medicina generale e il rappresentante dell’Ufficio di Piano; la violazione dei principi in materia di presa in carico integrata; la violazione dell’art. 32 Cost., della normativa sulla tutela delle persone con disabilità e della disciplina sull’autismo. È stata contestata, in particolare, la previsione di una durata massima indiscriminata di due anni più uno per i PTRI anche nei confronti di persone affette da patologie croniche e degenerative, senza valutazione individualizzata della gravità, del percorso clinico e della necessità di continuità assistenziale. L’UVI aveva prospettato un progetto regionale, un voucher sociale e l’assegno di cura, ma tali soluzioni non risultavano concretamente praticabili o immediatamente disponibili; inoltre, il voucher era stato ritenuto non accessibile per l’elevato livello assistenziale richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il verbale UVI e gli atti impugnati nella parte contestata. Ha rilevato che l’interruzione del trattamento, in assenza di una concreta alternativa assistenziale e senza una presa in carico coordinata tra servizi sanitari e socioassistenziali, avrebbe esposto il paziente e la famiglia a un grave pregiudizio. L’ASL, inoltre, non aveva adempiuto all’ordinanza cautelare che le imponeva di riesaminare la posizione del paziente, valutare il trattamento appropriato alla sua condizione e coordinarsi, se necessario, con le amministrazioni competenti per gli interventi socioassistenziali. Il giudice ha escluso che il solo decorso del termine massimo di due anni più uno potesse giustificare automaticamente l’interruzione del PTRI: la durata del trattamento deve essere calibrata sulle caratteristiche individuali della patologia, sulla gravità della situazione e sul complessivo percorso clinico-assistenziale. È stato disposto, quale effetto conformativo, il ripristino del precedente trattamento oppure l’adozione di un trattamento comunque idoneo alle condizioni cliniche del paziente, restando salvi i successivi provvedimenti eventualmente adottati dall’amministrazione. L’ASL è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 32 Costituzione
La tutela della salute impone che l’interruzione di un trattamento sociosanitario destinato a una persona con grave disabilità non sia fondata su un limite temporale astratto, ma su una valutazione individualizzata della condizione clinica e sull’individuazione di un percorso assistenziale adeguato.
l. 5 febbraio 1992, n. 104
La disciplina di tutela delle persone con disabilità è richiamata quale parametro di protezione e di presa in carico della persona disabile.
l. 3 marzo 2009, n. 18
La ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è richiamata come parametro della tutela della dignità, dell’inclusione e della continuità degli interventi in favore della persona disabile.
l. 18 agosto 2015, n. 134
La disciplina nazionale in materia di autismo è richiamata a sostegno della necessità di interventi adeguati alle specifiche condizioni della persona affetta da disturbo dello spettro autistico.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 2-septies e 52
Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
La disciplina dei dati relativi alla salute giustifica l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
Massime di principio
- La durata di un PTRI con budget di salute non può essere predeterminata mediante un limite temporale rigido e applicato indiscriminatamente, quando la persona assistita è affetta da una patologia cronica o degenerativa e necessita di continuità assistenziale: la durata deve essere calibrata sulle caratteristiche individuali della patologia, sulla gravità della condizione e sul percorso clinico-assistenziale.
- L’interruzione di un trattamento sociosanitario in favore di una persona con grave disabilità è illegittima quando l’amministrazione non abbia previamente individuato una concreta alternativa assistenziale idonea e immediatamente praticabile, soprattutto se il venir meno del trattamento determina un grave pregiudizio per la persona e per il nucleo familiare.
- La valutazione della continuità o della modifica di un PTRI richiede una presa in carico globale e integrata, con il necessario coordinamento tra amministrazione sanitaria e amministrazioni competenti per gli interventi socioassistenziali; l’assenza della componente sociale o comunale rilevante incide sulla completezza della valutazione.
- In sede di riesame imposto dal giudice, l’amministrazione sanitaria deve rivalutare effettivamente la posizione dell’assistito, motivare la scelta del trattamento appropriato e documentare il coordinamento con gli enti competenti; la mera inerzia o la mancata rappresentazione di alternative non soddisfa l’obbligo conformativo.
- L’annullamento dell’atto che interrompe il trattamento comporta, quale effetto conformativo, il ripristino del precedente percorso assistenziale oppure l’adozione di un diverso trattamento, purché concretamente idoneo e coerente con la condizione clinica individuale.
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