Sentenza del 30/06/2016 n. 13417 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma che aveva dichiarato decaduta l'Amministrazione dal potere di recuperare la maggiore imposta di registro conseguente alla revoca delle agevolazioni prima casa. Il motivo riguardava la violazione e falsa applicazione della legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, e della nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L'Agenzia sosteneva che il termine triennale di decadenza fosse prorogato di due anni dalla disciplina sul condono e, comunque, che il termine dovesse decorrere dal momento in cui si era verificata la causa concreta di decadenza, ossia il mutamento di destinazione dell'immobile da abitazione ad albergo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Roma, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la proroga biennale prevista dalla legge n. 289 del 2002 si applica anche alla revoca delle agevolazioni prima casa. Ha inoltre precisato che, quando la perdita del beneficio dipende da un evento successivo alla registrazione dell'atto, il termine triennale di decadenza decorre dal verificarsi di tale evento e non dalla registrazione. Nel caso concreto, il mutamento di destinazione era avvenuto il 26 ottobre 2005 e l'avviso era stato notificato il 3 giugno 2006, quindi tempestivamente. La CTR dovrà esaminare gli ulteriori motivi di opposizione all'avviso di liquidazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
Prevede il termine triennale per l'accertamento, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle sanzioni in materia di imposta di registro. Quando la causa di decadenza dall'agevolazione si verifica dopo la registrazione, il termine decorre dal momento in cui tale causa si realizza.
Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis
La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla disciplina del condono si applica anche alle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie su atti soggetti a imposta di registro, comprese le agevolazioni prima casa.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata
Disciplina i presupposti e la perdita delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa; la violazione di tali presupposti consente il recupero della maggiore imposta.
Codice di procedura civile, art. 330
La notificazione dell'impugnazione può essere effettuata presso la residenza dichiarata della parte e, nel processo tributario, anche presso il domicilio eletto presso i difensori costituiti, se non risulta formalmente revocato o modificato.
Massime di principio
- Se la perdita di un'agevolazione fiscale dipende da un comportamento o evento successivo alla registrazione dell'atto, il termine di decadenza dell'Amministrazione non decorre necessariamente dalla registrazione, ma dal verificarsi dell'evento che determina la perdita definitiva del beneficio.
- La proroga dei termini prevista dalla legge n. 289 del 2002 è stata interpretata in senso generale e può applicarsi anche al recupero di agevolazioni fiscali, comprese quelle relative alla prima casa, purché il rapporto tributario fosse già sorto entro il periodo rilevante.
- L'Amministrazione non può decadere dal potere di accertamento prima che si sia verificato il presupposto della violazione: il termine non può iniziare a decorrere da una data anteriore all'evento che rende recuperabile l'imposta.
- In caso di revoca dell'agevolazione prima casa, occorre distinguere tra violazioni già esistenti al momento dell'acquisto e violazioni sopravvenute, come la vendita infraquinquennale o il mutamento di destinazione: per queste ultime il dies a quo va individuato nella data dell'evento sopravvenuto.
- La validità della notifica dell'impugnazione può sussistere sia mediante consegna alla residenza dichiarata del destinatario sia presso il domicilio eletto presso i difensori, finché non risulti formalmente comunicata una variazione; il rifiuto dei difensori di ricevere l'atto non invalida necessariamente la notificazione.
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