Sentenza n. 654/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente, a mezzo pec, tramite il proprio difensore, all’Amministrazione intimata in data 29.10.2025; e per il riconoscimento del diritto di accesso del ricorrente ai documenti oggetto dell’istanza di cui sopra; nonché per la condanna del Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante in carica p.t., all’esibizione e al rilascio dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa ai titoli edilizi e agli atti concernenti lavori eseguiti su proprietà confinante
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto al Comune di Lipari copia di ogni parere, nulla osta, titolo edilizio comunale e atto di parte relativo ai lavori edilizi eseguiti su un immobile confinante con la propria proprietà. L’istanza, trasmessa via PEC il 29 ottobre 2025, è rimasta senza riscontro per oltre trenta giorni. È stato quindi dedotto il silenzio-rifiuto illegittimo e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, nonché l’ordine di esibizione e rilascio della documentazione. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso i documenti richiesti; il ricorrente ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l’interesse ostensivo è stato integralmente soddisfatto nel corso del giudizio. Ai fini delle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha ritenuto fondata la domanda di accesso: il proprietario del fondo confinante con quello interessato da nuove opere edilizie vanta una posizione qualificata e differenziata, quando intenda verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche, e può accedere agli atti abilitativi edilizi relativi all’area confinante. L’istanza è stata inoltre ritenuta sufficientemente circostanziata e motivata, nonché non diretta a un controllo generalizzato sull’azione amministrativa. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori; le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso del termine di trenta giorni senza riscontro all’istanza di accesso determina il silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 25, comma 5, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti richiesti.
art. 32 l.r. Sicilia n. 7/2019
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiama nell’ordinamento regionale la disciplina dell’accesso prevista dall’art. 25 della l. 241/1990.
art. 116 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e consente al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’interesse azionato risulta integralmente soddisfatto.
Massime di principio
- Il proprietario di un fondo confinante con quello interessato da nuove opere edilizie ha una posizione qualificata e differenziata che legittima l’accesso agli atti abilitativi edilizi, quando l’accesso sia funzionale a verificare il rispetto delle previsioni urbanistiche e non costituisca un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
- Un’istanza di accesso ai titoli edilizi relativi a un’area confinante è sufficientemente specifica quando individua l’intervento, l’area interessata e le categorie di documenti richiesti, ed espone l’interesse del proprietario confinante alla verifica della legittimità urbanistico-edilizia delle opere.
- La trasmissione della documentazione richiesta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse ostensivo, ma non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Quando l’amministrazione ostende i documenti soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico se, sulla base della fondatezza sostanziale della pretesa, sarebbe risultata soccombente nel giudizio di accesso.
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