Sentenza n. 5798/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 7394/2024 - RG n. 5553/2024, pubblicata in data 01/07/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Prima Sezione lavoro, notificata in data 28.09.2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici indicati e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto a un ricorrente il diritto all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e all'altra ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, secondo il sistema proprio della Carta e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, nonché aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione. I presupposti dell'obbligo risultavano quindi dal giudicato e non erano ulteriormente sindacabili in sede di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha valorizzato l'assenza di prova, da parte del Ministero, dell'adempimento allegato dai ricorrenti. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza e su richiesta di parte. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.040,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nel titolo esecutivo ai fini della corresponsione di interessi o rivalutazione sulle somme spettanti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Rilevante per l'eventuale applicazione della penalità di mora, non disposta allo stato dal Collegio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- In sede di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo esecutivo.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del debitore pubblico, l'amministrazione convenuta che non fornisca chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento non assolve l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione risultante dal giudicato.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere riservata a un momento successivo qualora persista l'inottemperanza oltre il termine assegnato e sia presentata apposita richiesta della parte interessata.
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