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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21868/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, c.p. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Con un unico motivo ha denunciato violazione delle norme di legge in tema di obbligo di motivazione della decisione di condanna e di omessa esplicitazione dei criteri di valutazione delle prove a carico. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, perché formulato in modo generico e astratto, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari e non correlato alla specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 99, comma quarto, c.p.

    Richiamato solo per identificare la contestazione aggravata, senza approfondimenti interpretativi autonomi.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello.

  • art. 591 c.p.p.

    Implicitamente applicato quale base dell'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici, intrinsecamente indeterminati e non correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Non è sufficiente richiamare in modo astratto principi costituzionali, normativi o giurisprudenziali: il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza gravata e indicare in modo puntuale i dati di fatto e le ragioni di diritto posti a sostegno della censura.
  • La deduzione di vizi motivazionali o di violazione dell'obbligo di motivazione deve essere accompagnata da una critica concreta alla motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; in difetto, il motivo è aspecifico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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