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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44024/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il divieto, nei confronti del detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis, di ricevere testate giornalistiche locali indipendentemente dalla provenienza geografica. Il ricorrente deduce violazione di norme del regime detentivo (artt. 41-bis, 18-ter, DPR 230/2000) e di diritti costituzionali (artt. 15, 21, 33, 34 Cost.) relativi alla libertà di informazione e di corrispondenza, lamentando la sproporzione e illegittimità del divieto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittimo il divieto in quanto proporzionato e funzionale a esigenze di prevenzione e sicurezza: il detenuto Graviano riveste ruolo di vertice in un sodalizio mafioso e risultano segnalate prassi tra detenuti 41-bis di acquisire e scambiare quotidiani locali per aggirare i divieti e mantenersi aggiornati sulle dinamiche criminali. La decisione si fonda sulla giurisprudenza che ammette limitazioni a stampa locale quando siano idonee a prevenire la gestione di attività illecite dal carcere, e sul principio che per le esigenze preventive è sufficiente una probabilità di rischio, non una certezza. Condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Consente l'applicazione di un regime detentivo speciale con limitazioni alla corrispondenza e ai contatti; la Corte lo interpreta come base normativa per adottare restrizioni alla ricezione di stampa locale quando giustificate da sicurezza e prevenzione.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c) Ord. pen.

    Prevede poteri specifici di controllo della corrispondenza e limitazioni; la Corte ha ritenuto che queste disposizioni legittimino il divieto impugnato se motivato da esigenze di prevenzione.

  • art. 18-ter, comma 5 Ord. pen.

    Norma richiamata in relazione alle misure di controllo e limitazione dei contatti/informazioni dei detenuti; la Corte ne trae conferma della possibilità di restrizioni per ragioni di sicurezza.

  • d.P.R. 230/2000, art. 14, comma 2

    Norme regolamentari sulla corrispondenza e l'accesso alla stampa in carcere; utilizzata per valutare la legittimità del divieto e il bilanciamento con diritti costituzionali.

  • art. 15 Cost.

    Tutela della libertà personale; richiamato nell'ambito del bilanciamento tra libertà fondamentali e misure detentive straordinarie.

  • art. 21 Cost.

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e informazione; la Corte considera limitazioni possibili se proporzionate e giustificate da esigenze di sicurezza nel contesto 41-bis.

  • art. 33 e art. 34 Cost.

    Riguardano libertà di arte e istruzione; richiamati in connessione alla libertà di accesso a materiali informativi, ma la Corte ritiene compatibili limitazioni preventive nel regime speciale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento normativo del motivo di ricorso (violazione di legge); la Corte ha esaminato la doglianza e l'ha ritenuta infondata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la forma e i limiti della riproduzione del motivo nel ricorso; applicata per delimitare l'oggetto del controllo di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso respinto; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • Le restrizioni alla ricezione di stampa locale per detenuti sottoposti al 41-bis possono essere legittime se motivate da concrete esigenze di prevenzione e sicurezza.
  • La proporzionalità va valutata bilanciando il diritto all'informazione con il rischio di impiego della corrispondenza/stampa per gestire attività illecite; la disponibilità di stampa nazionale può attenuare la compressione del diritto.
  • Non è necessario l'accertamento di un collegamento certo con attività criminali: per misure preventive la probabilità di rischio può essere sufficiente, purché adeguatamente motivata dal giudice.
  • La motivazione del provvedimento deve essere adeguata e non contraddittoria: va documentata la fondatezza della misura (es. segnalazioni del DAP, prassi di scambio di quotidiani tra detenuti).
  • In casi analoghi, il ricorso può essere efficacemente contrastato se l'amministrazione penitenziaria e il giudice forniscono elementi concreti che giustificano la limitazione; il ricorrente può invece puntare a dimostrare l'insufficienza o la genericità della motivazione e la sproporzione della misura.

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