Sentenza n. 6246/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1029 del 2022: del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 02/01/2021, notificato in data 16/12/2021 con il quale si respinge l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, di cui si allega copia del provvedimento impugnato; ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo o meno, anche sconosciuto; quanto al ricorso n. 1031 del 2022: del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 07/10/2021, notificato in data 16/12/2021 con il quale si respinge l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, di cui si allega copia del provvedimento impugnato; ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo o meno, anche sconosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due dinieghi del Ministero dell'Interno relativi a istanze di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondati sull'insufficiente dimostrazione del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato i dinieghi deducendo, con un unico complesso motivo, la violazione e l'erronea applicazione della legge n. 91/1992, dei d.P.R. n. 572/1993 e n. 362/1994, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia grave, manifesta illogicità e irrazionalità. Hanno sostenuto che il reddito del nucleo familiare fosse sufficiente, valorizzando in particolare il reddito della madre e, per la figlia, le buste paga del fratello divenuto cittadino italiano. Il Ministero ha contestato le censure, rilevando che nel procedimento non era stata dimostrata la disponibilità di redditi propri o del nucleo familiare pari o superiori ai parametri utilizzati dall'amministrazione. Le ricorrenti non avevano riscontrato i preavvisi di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e non avevano indicato nella domanda il cumulo con il reddito del fratello.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi e li ha respinti. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione prognostica sull'inserimento stabile dell'istante nella comunità nazionale. Tra i requisiti rilevano la disponibilità di adeguati mezzi economici, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la capacità di concorrere alla spesa pubblica. Il requisito reddituale deve essere valutato sia con riferimento al reddito maturato al momento della domanda, documentato per l'ultimo triennio, sia con riferimento alla sua continuità fino alla decisione e al giuramento. È legittimo il parametro reddituale adottato dal Ministero sulla base della circolare del 5 gennaio 2007, pur in assenza di una soglia fissata direttamente da una fonte primaria, poiché esso costituisce un criterio oggettivo volto a garantire autosufficienza economica ed evitare valutazioni arbitrarie. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva accertato la mancata dimostrazione del superamento dei parametri per entrambe le richiedenti e aveva correttamente preceduto i dinieghi dalla comunicazione ex art. 10-bis. La documentazione prodotta in giudizio non è stata ritenuta sufficiente: il reddito della madre riguardava una sola annualità e la documentazione relativa al fratello non era stata indicata né prodotta tempestivamente nel procedimento come reddito di componente del nucleo familiare. L'onere di provare i requisiti grava sulle aspiranti cittadine e non può essere trasferito sull'amministrazione, la cui attività istruttoria non deve estendersi a fatti non allegati e nella disponibilità delle interessate. Il diniego non preclude la reiterazione della domanda, purché sia dimostrato e mantenuto il livello reddituale richiesto nel triennio precedente, fino alla decisione e al giuramento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è subordinata a una valutazione amministrativa discrezionale, nella quale rileva anche la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento.
art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Costituisce la base normativa del decreto ministeriale che richiede la documentazione reddituale dell'ultimo triennio.
art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Il requisito reddituale deve essere mantenuto anche successivamente alla domanda, fino al momento del giuramento.
d.m. 22 novembre 1994
Richiede la dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio e consente di verificare la sussistenza del requisito reddituale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni e documenti prima dell'adozione del provvedimento negativo; il mancato riscontro è stato valorizzato dal giudice.
art. 2697 c.c.
Chi aspira al riconoscimento di uno status o beneficio deve dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, soprattutto quando gli elementi probatori sono nella sua disponibilità.
art. 3 d.l. n. 382/1989
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Il parametro reddituale utilizzato dall'amministrazione per valutare l'autosufficienza economica è stato ricavato dalla soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
art. 6, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato come conferma della legittimità di soglie reddituali minime per ingresso e soggiorno, a maggior ragione rilevanti per l'acquisto della cittadinanza.
art. 7 direttiva 2004/38/CE
di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante
Il requisito delle risorse economiche sufficienti è richiamato quale principio comune volto a evitare che il soggetto divenga un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa e una valutazione prognostica sull'inserimento stabile dell'istante nella comunità nazionale; tra gli elementi valutabili rientrano l'autosufficienza economica, l'adempimento fiscale e la capacità di concorrere alla spesa pubblica.
- Il requisito reddituale per la naturalizzazione deve essere dimostrato con riferimento al reddito maturato al momento della domanda, mediante la documentazione dell'ultimo triennio, e deve conservarsi con sufficiente continuità fino alla decisione e al giuramento.
- In assenza di una soglia fissata direttamente dalla legge, l'amministrazione può utilizzare un parametro reddituale oggettivo, desunto da normative vigenti e recepito da proprie circolari, quando tale parametro sia volto a garantire l'autosufficienza economica, la partecipazione alla spesa pubblica e uniformità di valutazione.
- L'onere di provare i requisiti per ottenere la cittadinanza grava sull'istante. L'amministrazione non è tenuta a ricercare autonomamente fatti non allegati e documenti nella disponibilità del richiedente, né a considerare in giudizio elementi reddituali non tempestivamente indicati nel procedimento.
- Il mancato riscontro al preavviso di rigetto e la mancata indicazione, nella domanda, del cumulo con redditi di altri componenti del nucleo familiare impediscono di imputare all'amministrazione un difetto di istruttoria quando il requisito reddituale non sia stato adeguatamente dimostrato.
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