Cassazione Civile, Ordinanza n. 14533/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di prestazioni socio-sanitarie rese da una struttura privata accreditata in favore di alcuni assistiti trasferiti da altro istituto chiuso per urgenza. La struttura privata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il corrispettivo relativo alle prestazioni erogate tra il 2010 e il 2012; l'azienda sanitaria aveva ottenuto in primo e secondo grado il rigetto della pretesa. In Cassazione la struttura privata ha dedotto la violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente escluso l'azione di indebito arricchimento valorizzando l'idea di un arricchimento 'imposto': secondo la ricorrente, le prestazioni rese non avrebbero determinato un quid pluris rispetto alla spesa già in corso, poiché si sarebbe trattato soltanto di una redistribuzione di ospiti già a carico del servizio sanitario, senza necessità di nuova spesa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando la mancanza di un contratto scritto ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, il vincolo del tetto di spesa assegnato alla struttura accreditata e l'orientamento secondo cui le prestazioni extra budget non sono azionabili né come adempimento contrattuale né, quando l'arricchimento dell'amministrazione è 'imposto' dal limite di spesa comunicato, come indebito arricchimento. Ha inoltre rilevato che incombeva sulla struttura l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili per remunerare le prestazioni extra budget, prova non fornita.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della struttura accreditata, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di pagamento del corrispettivo e l'azione ex art. 2041 c.c. La Cassazione ha affermato che, in presenza di un budget assegnato alla struttura sanitaria accreditata, il tetto di spesa costituisce un limite invalicabile: la struttura non può pretendere remunerazione per prestazioni rese oltre il budget in assenza di un nuovo accordo contrattuale, e l'azienda sanitaria non è tenuta a pagarle. Inoltre, l'arricchimento eventualmente conseguito dalla pubblica amministrazione per effetto di prestazioni extra budget assume carattere 'imposto' e non consente l'azione generale di arricchimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
richiamato come norma dedotta dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nella decisione impugnata; la domanda non poteva essere accolta nei termini prospettati
art. 2041 c.c.
l'azione di indebito arricchimento è esclusa quando l'arricchimento della pubblica amministrazione sia 'imposto' dal rispetto del tetto di spesa e dalla comunicazione del limite alla struttura accreditata
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
la mancanza di un contratto sottoscritto tra azienda sanitaria e struttura accreditata impedisce di configurare un valido rapporto obbligatorio per le prestazioni extra budget
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso
art. 287 c.p.c.
richiamato nella seconda ordinanza, insieme all'art. 391-bis c.p.c., per il procedimento di correzione di errore materiale
art. 391-bis c.p.c.
richiamato nella seconda ordinanza quale base del procedimento di correzione di errore materiale
art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato nella seconda ordinanza per l'attuazione della correzione da parte del cancelliere
Massime di principio
- Nelle prestazioni socio-sanitarie rese da struttura privata accreditata, il budget assegnato integra un limite di spesa vincolante: in assenza di un nuovo accordo contrattuale, non sorge un obbligo dell'azienda sanitaria di remunerare prestazioni eseguite oltre tale tetto.
- La prestazione extra budget non può essere azionata, di regola, né come inadempimento contrattuale né come fonte di responsabilità aquiliana, quando manchi la regolamentazione convenzionale necessaria e la struttura accreditata operi consapevole del limite di spesa.
- L'azione generale di arricchimento è inammissibile o comunque infondata quando l'arricchimento della pubblica amministrazione derivi da prestazioni rese nonostante la sua manifestata contrarietà alla spesa ulteriore, perché l'arricchimento assume carattere 'imposto'.
- In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie extra budget, grava sulla struttura accreditata l'onere di provare la disponibilità di risorse per il pagamento delle prestazioni eseguite oltre il tetto di spesa.
- La comunicazione del limite di spesa alla struttura accreditata vale come manifestazione implicita di contrarietà dell'azienda sanitaria a ulteriori prestazioni remunerate oltre il budget.
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