Sentenza n. 192/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determinazione dirigenziale n. 1158 del 18.08.2025 del Comune di Forte dei Marmi, avente ad oggetto “Gara Europea a procedura aperta svolta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie gestite dall’Ufficio Tributi del Comune di Forte dei Marmi. Determina di esclusione operatore economico SORIT S.p.A. (CIG. B6091B9471)”; - della comunicazione di esclusione ex art. 90, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, prot. n. 0031654 del 19.08.2025, dell’Ufficio gare della Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e di Stazzema; - del verbale di verifica di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 del Comune di Forte dei Marmi del 12.08.2025, anch’esso recante l’esclusione di SORIT S.p.A. dalla gara; - della richiesta di giustificativi della Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema del 18.07.2025; - della seconda richiesta di giustificativi della Centrale unica di committenza dei Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema del 1.08.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti, tra cui il verbale della seduta pubblica del 10.07.2025 nella quale la commissione giudicatrice ha rilevato che l’offerta di SORIT è risultata anomala; nonché, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., per l’accesso ex artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 116 cod. proc. amm. alla documentazione oggetto di gara, in essa compresi l’aggiudicazione nel frattempo eventualmente disposta e i verbali di valutazione delle offerte della ricorrente e dell’aggiudicataria, l’offerta tecnica ed economica e la documentazione amministrativa dell’aggiudicataria; nonché per la riammissione in gara della ricorrente e la conseguente aggiudicazione alla stessa del servizio in attuazione della graduatoria già formata prima dell’esclusione nel verbale della commissione di gara del 10.08.2025 e quindi con ristoro in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e stipulazione del contratto, ove occorrendo previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l’aggiudicatario o con disposizione per il subentro nel contratto, se nel frattempo stipulato, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm.; nonché, in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, per la condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l’eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, disposta all'esito della verifica di anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, collocatasi al primo posto nella graduatoria, aveva offerto un aggio dello 0,10% rispetto al 12% posto a base di gara e aveva indicato costi della manodopera pari a € 82.042,66. A seguito della verifica di anomalia, il RUP aveva chiesto chiarimenti sull'orizzonte temporale cui riferire tale importo. La società aveva dichiarato che il costo della manodopera riguardava i 36 mesi di durata contrattuale. Il RUP aveva quindi ritenuto inattendibile l'offerta, rilevando che, considerando anche l'opzione di proroga triennale e i ricavi stimati nel PEF sull'orizzonte temporale complessivo, il costo della manodopera avrebbe determinato una perdita di € 28.831,44, oltre ad altre criticità relative alla sostenibilità dell'offerta e alla quantificazione dei costi. Con un unico articolato motivo, la ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento ed errata rappresentazione dei fatti, errata applicazione della lex specialis, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Ha sostenuto che il riferimento ai 36 mesi fosse un mero lapsus calami e che il PEF fosse in realtà parametrato all'intero periodo contrattuale, comprensivo della proroga. Ha inoltre chiesto l'accesso alla documentazione di gara, poi rinunciato, la riammissione e l'aggiudicazione, eventualmente previo subentro nel contratto, e in subordine il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente la ragione relativa all'orizzonte temporale dei costi della manodopera, applicando il criterio della ragione più liquida: poiché l'esclusione era sorretta da plurime ragioni autonome, era sufficiente la resistenza di una sola di esse. Il PEF presentava riferimenti temporali equivoci, poiché indicava una durata di tre anni ma utilizzava, per i ricavi, dati riferiti all'orizzonte complessivo comprensivo della proroga. Era quindi legittima la richiesta del RUP di chiarire se i € 82.042,66 fossero riferiti ai soli 36 mesi o all'intero periodo comprensivo delle opzioni. La successiva dichiarazione della società, resa dal vicedirettore generale sotto la propria responsabilità, non poteva essere degradata a mero lapsus: proveniva dal soggetto che aveva già sottoscritto le giustificazioni e formulato l'offerta, ed era idonea a precisare il significato dell'offerta quanto ai costi della manodopera, senza modificarne la sostanza. In applicazione del principio di autoresponsabilità e del dovere di chiarezza nella fase precontrattuale, la stazione appaltante poteva fare affidamento su tale dichiarazione. Rapportando il costo dichiarato ai sei anni risultanti dall'orizzonte complessivo dell'appalto, l'offerta risultava in perdita e quindi inattendibile. Il TAR ha ribadito che la verifica di anomalia mira a escludere offerte non proporzionate ai costi, rischi e oneri dell'esecuzione; pur non esistendo una soglia minima astratta di utile, un utile pari a zero o un'offerta in perdita rendono di per sé inattendibile l'offerta economica. La domanda di accesso è stata dichiarata abbandonata per rinuncia. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 5.000,00 oltre oneri e accessori in favore del Comune; nulla è stato disposto quanto alla controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 108 d.lgs. 36/2023
Individua il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione della gara.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica di anomalia dell'offerta, nell'ambito della quale la stazione appaltante ha valutato la sostenibilità economica dell'offerta e i costi della manodopera.
art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. 36/2023
Rileva per la determinazione dei costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante e per la disciplina della loro non ribassabilità, salva dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale o di sgravi contributivi.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale riferimento normativo per l'indicazione dei costi della manodopera nell'offerta economica.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione, ma il motivo è stato respinto in ragione della legittimità della valutazione di anomalia.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso alla documentazione di gara è stata rinunciata dalla ricorrente e non è stata quindi esaminata nel merito.
art. 124 c.p.a.
Sono state formulate domande di tutela in forma specifica, subentro e risarcimento per equivalente, divenute recessive per il rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando l'esclusione da una gara è sorretta da più ragioni autonome, è sufficiente che una sola ragione superi il sindacato giurisdizionale affinché le ulteriori censure divengano irrilevanti per la decisione.
- Nella verifica di anomalia, la stazione appaltante può chiedere chiarimenti puntuali sull'orizzonte temporale cui si riferiscono i costi indicati nell'offerta, soprattutto quando il PEF utilizzi dati riferiti a periodi contrattuali differenti o comprensivi di opzioni e proroghe.
- Una dichiarazione resa dall'operatore economico in sede di giustificazioni, proveniente dal soggetto che ha sottoscritto l'offerta e formulata in risposta a una richiesta chiara della stazione appaltante, non può essere successivamente qualificata come mero lapsus senza elementi oggettivi immediatamente percepibili; essa può precisare il significato dell'offerta e vincola l'operatore secondo i principi di autoresponsabilità, chiarezza e correttezza precontrattuale.
- Nella verifica di anomalia, un'offerta che, considerando tutti i costi necessari per l'orizzonte temporale di esecuzione dell'appalto, risulti in perdita è intrinsecamente inattendibile, anche se non esiste una soglia minima astratta di utile d'impresa al di sotto della quale ogni offerta debba essere automaticamente esclusa.
- La verifica di anomalia deve accertare che l'offerta sia complessivamente proporzionata ai costi, ai rischi e agli oneri dell'esecuzione, con un margine economico compatibile con la regolare esecuzione della prestazione e con la permanenza dell'impresa sul mercato.
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