Cassazione Civile, Ordinanza n. 41532/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2009 relativo a cessioni intracomunitarie di merci. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo provata dalla società la destinazione delle merci in uno Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331/1993, sostenendo che la prova del trasporto o della spedizione dei beni in altro Stato membro non fosse stata adeguatamente assolta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha ribadito che, per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, occorre la prova, a carico del cedente che invoca il beneficio, del trasferimento del potere di disporre del bene, della spedizione o del trasporto in altro Stato membro e dell'effettiva fuoriuscita fisica del bene dal territorio dello Stato. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito, perché la contribuente aveva fornito prova idonea mediante documenti di trasporto, annotazioni negli elenchi delle cessioni intracomunitarie, bonifici bancari e dichiarazioni degli acquirenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, lett. a, D.L. 30 agosto 1993 n. 331
«le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta»
Definisce le cessioni intracomunitarie non imponibili e richiede, ai fini del beneficio fiscale, il trasporto o la spedizione dei beni in altro Stato membro verso un cessionario soggetto passivo.
Legge 29 ottobre 1993, n. 427
Legge di conversione del D.L. n. 331/1993, richiamata quale fonte della disciplina nazionale delle cessioni intracomunitarie.
art. 138 Direttiva 2006/112/CE
«Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità...»
La Corte lo richiama come base unionale dell'esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie, subordinata alle condizioni sostanziali della cessione, del trasporto/spedizione e dell'uscita fisica dei beni dallo Stato membro di partenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In tema di cessioni intracomunitarie non imponibili IVA, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione incombe sul contribuente che intende avvalersene.
- La prova del trasferimento dei beni in altro Stato membro non è rigidamente tipizzata: in mancanza di una norma nazionale che imponga forme vincolate, può essere fornita con qualsiasi documento idoneo a dimostrare l'effettiva spedizione o consegna oltre confine.
- Il documento di trasporto costituisce mezzo di prova tipico e privilegiato, ma non esclusivo; ove manchi, la dimostrazione può risultare anche da altra documentazione convergente, come bonifici, elenchi Intrastat e dichiarazioni degli acquirenti.
- Ai fini dell'esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie devono concorrere tre condizioni: trasferimento del potere di disporre del bene, spedizione/trasporto in altro Stato membro e uscita fisica del bene dal territorio dello Stato di partenza.
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