Cassazione Civile, Ordinanza n. 05716/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, emesso a seguito di PVC con recupero di IRAP e IVA e sanzioni. La società destinataria dell'atto risultava già cancellata dal Registro delle imprese in data 18 luglio 2013, dunque estinta prima della notificazione dell'avviso, avvenuta il 3 settembre 2014. Nonostante ciò, l'atto fu impugnato in primo grado dalla società in persona del legale rappresentante, e la CTP accolse il ricorso proprio sul rilievo dell'intervenuta estinzione. In appello l'Ufficio ottenne riforma della decisione, sostenendo che, in caso di estinzione della società, i rapporti si trasferiscono ai soci; la CTR ritenne inoltre inapplicabile la disciplina sopravvenuta dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 e dichiarò inammissibile l'originario ricorso perché proposto dalla società estinta, soggetto privo di capacità di agire. I soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 75 e 110 c.p.c., sostenendo che l'avviso notificato a società ormai estinta fosse privo di efficacia e che non potesse prodursi un fenomeno successorio idoneo a legittimare il recupero nei confronti dei soci, i quali non erano stati destinatari dell'atto impositivo né parti del ricorso introduttivo originario.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso, ha escluso che vi fossero due rationes decidendi autonome nella sentenza impugnata e ha accertato che l'avviso era stato notificato a una società già estinta. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, affermando che il ricorso originario non poteva essere proposto per difetto di legittimazione processuale del soggetto che lo aveva presentato, cioè il legale rappresentante di una società cancellata e quindi inesistente. La Corte ha anche rilevato, in via ulteriore, l'invalidità dell'atto impositivo notificato a soggetto inesistente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne comporta l'estinzione; se l'atto o il ricorso intervengono dopo tale evento, non vi è più un soggetto legittimato ad agire o a ricevere validamente la notificazione nei termini ritenuti dalla Corte.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Invocato dai ricorrenti per escludere che la notificazione dell'avviso a società estinta possa fondare un trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci; la Corte, nel caso concreto, ha comunque fondato la decisione sul difetto di legittimazione processuale della società estinta e sulla nullità/invalidità della notificazione a soggetto inesistente.
art. 75 c.p.c.
Richiamato per contestare la capacità processuale della società estinta; la Corte ha ritenuto che la causa non poteva essere proposta per difetto di legittimazione del soggetto che ha agito in nome della società ormai estinta.
art. 110 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla successione nel processo; la Corte ha escluso che si trattasse di prosecuzione del giudizio per cancellazione intervenuta in corso di causa, poiché la società era già estinta prima della notificazione dell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28
La Corte ha ritenuto la disciplina non applicabile al caso, poiché la cancellazione della società era avvenuta prima dell'entrata in vigore della novella e prima della notificazione dell'avviso.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese, la notificazione è invalida perché indirizzata a un soggetto inesistente.
- Quando la società è già estinta prima della notificazione dell'atto impositivo, il ricorso introduttivo proposto in nome della società dal suo ex legale rappresentante è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
- La successione dei rapporti in capo ai soci e la prosecuzione del processo ex art. 110 c.p.c. rilevano solo se l'estinzione della società interviene in corso di causa; non si applicano invece quando la società era già estinta prima dell'instaurazione del giudizio.
- La disciplina sopravvenuta di cui all'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 non opera retroattivamente nei casi in cui la cancellazione sia anteriore alla sua entrata in vigore.
- L'invalidità dell'atto impositivo notificato a soggetto inesistente può essere rilevata anche d'ufficio, con conseguente cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta ab origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →