Cassazione Civile, Ordinanza n. 24566/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal procedimento conseguente allo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia per ingerenze della criminalità organizzata. Il Ministero dell’interno aveva chiesto la dichiarazione di incandidabilità di alcuni amministratori locali, tra cui un ex consigliere comunale. Il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda solo per alcuni soggetti, rigettandola nei confronti del consigliere. In sede di reclamo, la Corte di appello di Bari ha invece riformato il decreto e ha dichiarato il consigliere non candidabile alle elezioni nazionali, europee e territoriali per due tornate successive, ritenendo che: egli fosse socio di minoranza di una società proprietaria di uno stabilimento balneare poi colpita da interdittiva antimafia; la società avesse disatteso un protocollo d’intesa con la Prefettura, omettendo di richiedere tempestivamente l’informativa antimafia; il consigliere, pur non avendo competenze dirette sulla materia, avrebbe dovuto attivarsi ex post per segnalare o correggere l’inerzia del sindaco, essendo portatore di un interesse personale al vantaggio indebitamente conseguito dalla società di cui era socio. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell’art. 143, commi 1 e 11, e degli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito ai consiglieri un potere-dovere di intervento non previsto dalla legge e relativo a una materia non devoluta al consiglio comunale; con il secondo ha dedotto motivazione apparente e violazione dell’art. 143, commi 1 e 11, contestando la ricostruzione dei rapporti tra il ricorrente, la società e l’ambiente criminale, nonché l’irrilevanza della mancanza di condanne penali a carico dei soggetti menzionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell’incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, non è necessario che le attribuzioni formali dell’amministratore comprendano specificamente l’attività omessa o dovuta, essendo sufficiente che egli abbia comunque concorso a determinare la cattiva gestione dell’ente, anche con condotte omissive, e che sia responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Ha inoltre chiarito che il procedimento di incandidabilità è autonomo rispetto a quello penale e non richiede l’accertamento di reati mafiosi o di condanne, ma solo la colpa nella gestione della cosa pubblica aperta alle ingerenze criminali. La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. n. 267/2000
Lo scioglimento richiede concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento o condizionamento mafioso; l’incandidabilità colpisce gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, anche se la responsabilità non si esaurisce in specifiche competenze formali dell’organo.
art. 42 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti delle competenze consiliari; la Corte non lo ritiene decisivo per escludere la rilevanza della condotta omissiva contestata.
art. 43 d.lgs. n. 267/2000
Attribuisce ai consiglieri il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte al consiglio, ma la Corte osserva che la responsabilità ai fini dell’incandidabilità non dipende dal fatto che la materia rientri formalmente nelle competenze consiliari.
art. 77, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Il consigliere comunale è ricompreso tra gli amministratori cui può applicarsi la misura interdittiva.
art. 78 d.lgs. n. 267/2000
Gli amministratori devono improntare il proprio comportamento all’imparzialità e alla buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
La richiesta di informazioni antimafia è parte del contesto fattuale in cui si inserisce la disapplicazione del protocollo d’intesa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini dell’incandidabilità conseguente allo scioglimento dell’ente locale per infiltrazioni mafiose, non occorre che l’amministratore avesse competenze formali sulla specifica materia in cui si è consumata l’irregolarità: è sufficiente che la sua condotta, anche omissiva, abbia contribuito alla cattiva gestione che ha aperto l’ente alle ingerenze criminali.
- La misura interdittiva prevista dall’art. 143, comma 11, T.U.E.L. non è automatica e presuppone un accertamento autonomo della responsabilità dell’amministratore per le condotte che hanno causato lo scioglimento.
- Il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità è autonomo rispetto al processo penale: non è necessario accertare la commissione di reati mafiosi o la presenza di condanne penali, essendo sufficiente la colpa nella gestione pubblica inquinata.
- In presenza di un conflitto di interessi personale dell’amministratore rispetto alla condotta da tenere verso l’ente o verso protocolli antimafia, la sua inerzia può assumere rilievo ai fini della responsabilità interdittiva, se si traduce nel mancato contrasto alla gestione irregolare dell’ente.
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