Cassazione Civile, Ordinanza n. 33263/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una curatela fallimentare ha chiesto che fosse dichiarata l'inopponibilità alla massa dei creditori di un conferimento d'azienda, limitatamente ad alcuni immobili inclusi nel compendio trasferito, sostenendo che tali beni erano gravati da pignoramento in una procedura esecutiva pendente sin dal 1997. Secondo la tesi della parte attrice originaria, il curatore, a seguito del fallimento della società debitrice, sarebbe subentrato automaticamente nella procedura esecutiva e avrebbe quindi beneficiato degli effetti protettivi del pignoramento, rendendo inefficace il successivo trasferimento. La controparte ha replicato che la procedura esecutiva si era estinta prima dell'aggiudicazione e che, per l'art. 632 c.p.c., l'estinzione aveva travolto gli atti esecutivi precedenti, incluso il pignoramento. Dopo che il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dato ragione alla curatela attrice, la società soccombente ha proposto revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. sostenendo che la sentenza d'appello fosse contraria a un preteso giudicato formatosi sull'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva. La Corte d'appello, in sede di revocazione, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda; contro tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., assumendo che la sentenza revocanda non si fosse mai pronunciata sulla questione del contrasto di giudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e, per alcuni profili, inammissibili i due motivi, affermando che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente perché aveva individuato e riportato il nucleo argomentativo della precedente decisione d'appello. Ha inoltre escluso la configurabilità della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., rilevando che un'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, essendo priva di contenuto decisorio, non ha efficacia di giudicato; in ogni caso, la precedente sentenza d'appello aveva comunque affrontato la questione della persistenza degli effetti del pignoramento dopo l'estinzione della procedura, risolvendola nel senso della loro permanenza per effetto dell'automatico subentro del curatore ai sensi dell'art. 107 l. fall. ratione temporis. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 395, n. 5, c.p.c.
La revocazione è ammessa solo se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata e purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; qui non ricorreva il presupposto del giudicato sull'ordinanza di estinzione e la questione era comunque stata affrontata.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato invocato quale parametro di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali.
art. 111, comma sesto, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o apparente.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di sufficienza e forma della motivazione.
art. 632, comma 2, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'estinzione del processo esecutivo comportasse l'inefficacia degli atti esecutivi precedenti, incluso il pignoramento.
art. 107 l. fall.
La Corte ribadisce che, a seguito del fallimento, il curatore subentra automaticamente nella posizione del creditore procedente e nei diritti sostanziali connessi al pignoramento; l'estinzione successiva dell'esecuzione non travolge tale subentro.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la regola processuale applicabile in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'ordinanza di estinzione di una procedura esecutiva, quando sia priva di contenuto decisorio, non è idonea a formare giudicato e quindi non può fondare la revocazione per contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c.
- La revocazione per contrasto di giudicati è inammissibile se la questione dedotta come contrasto è stata comunque esaminata e risolta nella sentenza impugnata, anche se non espressamente qualificata come conflitto tra giudicati.
- In presenza di fallimento intervenuto dopo il pignoramento ma prima dell'estinzione della procedura esecutiva, il curatore subentra automaticamente nella posizione del creditore procedente e negli effetti sostanziali del pignoramento; una successiva estinzione dell'esecuzione non travolge tale subentro.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, la ratio decidendi e consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
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