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Sentenza

Sentenza n. 3963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. II-quater, n. -OMISSIS- (notificata all'appellante il 7 gennaio 2026), con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento del diniego di accesso espresso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Viterbo del 13 agosto 2025 e per la condanna dell'amministrazione all'ostensione del documento indicato nell'istanza di accesso del 5 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202601470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso al documento DOCFA relativo all’aggiornamento catastale dell’appartamento dei controinteressati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso al DOCFA presentato dai proprietari dell’appartamento sottostante, dopo lavori di diversa distribuzione degli spazi interni, ristrutturazione e variazione di toponomastica. L’istanza era motivata dalla pendenza o dalla pregressa pendenza di controversie civili sulla titolarità di alcune superfici e di un procedimento penale concernente possibili difformità tra gli elaborati tecnici presentati dai controinteressati e lo stato dei luoghi. Il TAR aveva ritenuto insussistente il nesso di strumentalità necessaria tra il documento e le esigenze difensive, considerando generiche le allegazioni relative all’occupazione di spazi altrui e agli abusi edilizi e valutando in concreto l’utilità probatoria del documento. In appello è stata dedotta l’erroneità della sentenza per avere attribuito prevalenza alla riservatezza dei proprietari, senza applicare l’art. 24, comma 7, l. 241/1990, e per avere svolto valutazioni di merito sulla rilevanza probatoria del DOCFA, estranee al giudizio sull’accesso. I controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e abuso del processo, in ragione della conclusione dei procedimenti richiamati nell’istanza, e hanno comunque sostenuto la genericità della richiesta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari. L’accesso difensivo non è subordinato all’esistenza di uno specifico processo pendente, potendo essere esercitato anche per valutare l’opportunità di promuovere un contenzioso; pertanto, la conclusione dei procedimenti indicati nell’istanza non elimina l’interesse ostensivo. Neppure l’esito sfavorevole dei procedimenti rende abusiva la richiesta, poiché l’interesse all’accesso prescinde dalla fondatezza della pretesa sostanziale da tutelare. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che il DOCFA contiene informazioni relative a proprietà private incidenti sulla riservatezza dei terzi e che, perciò, è ostensibile nei limiti dell’accesso difensivo. Ha tuttavia ritenuto integrato il nesso di strumentalità necessaria: l’appellante aveva individuato specifiche esigenze di tutela della proprietà, riferite sia alla possibile occupazione senza titolo di spazi altrui sia alla possibile realizzazione di opere difformi dai titoli edilizi. Il DOCFA, rappresentando lo stato attuale dell’immobile dopo i lavori, è astrattamente pertinente a tali esigenze. Il giudice dell’accesso non deve valutare la concreta decisività o utilità probatoria del documento nel futuro o già instaurato giudizio, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o il carattere manifestamente pretestuoso della richiesta. Sono state quindi ritenute eccedenti il perimetro del giudizio sull’accesso le valutazioni del TAR sulla data del DOCFA, sulla concreta rilevanza delle dichiarazioni rese nel giudizio possessorio, sulla conclusione del procedimento penale, sulla vicinitas e sull’eventuale esploratività della richiesta. L’appello è stato accolto; la sentenza di primo grado è stata riformata, il diniego è stato annullato e l’Agenzia delle entrate è stata condannata a consentire la visione e l’estrazione di copia del DOCFA entro trenta giorni. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, lett. d, l. 241/1990

    Consente di limitare l’accesso quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con riferimento anche agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario e industriale.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo consente di superare il limite della riservatezza quando il richiedente dimostri, con motivazione specifica, il nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione giuridica da tutelare.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso; nel relativo giudizio il giudice verifica l’esistenza del nesso di strumentalità necessaria e l’astratta pertinenza del documento, senza anticipare valutazioni sulla sua decisività probatoria nella controversia sostanziale.

  • art. 24 Cost.

    L’accesso difensivo è funzionale all’esercizio del diritto di difesa, anche quando sia diretto a valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso.

  • Regolamento dell’Agenzia del territorio del 12 ottobre 2006 sulle modalità di esecuzione delle consultazioni catastali

    La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.

    Il regolamento è compatibile con l’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e ricomprende tra i titolari di un legittimo interesse coloro che richiedono i documenti catastali per difendere un proprio diritto.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo a un documento amministrativo contenente dati riservati è ammesso quando il richiedente individua specificamente la situazione giuridica da tutelare e illustra il nesso di strumentalità necessaria tra il documento e tale situazione; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
  • Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo devono verificare l’astratta pertinenza del documento rispetto all’esigenza difensiva, ma non possono anticipare valutazioni sulla sua ammissibilità, concreta utilità, influenza o decisività probatoria nella controversia sostanziale, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o il carattere manifestamente pretestuoso della richiesta.
  • L’accesso difensivo non è necessariamente collegato a uno specifico processo pendente: può essere esercitato anche per valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso. La conclusione del procedimento giudiziario richiamato nell’istanza non determina, di per sé, la perdita dell’interesse all’ostensione.
  • La fondatezza della pretesa sostanziale che il richiedente intende tutelare non costituisce presupposto dell’accesso difensivo. L’eventuale infondatezza della pretesa deve essere valutata nel giudizio sostanziale e non nel giudizio sull’accesso.
  • La mera vicinitas tra immobili non è il presupposto dell’accesso difensivo: essa può incidere sull’ammissibilità di future azioni contro opere edilizie, mentre ai fini dell’accesso rileva esclusivamente il nesso di strumentalità necessaria tra documento e situazione giuridica da tutelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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