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Ordinanza

Ordinanza n. 828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma e la concessione di una misura cautelare. Hanno dedotto, in particolare, vizi relativi alla violazione del principio di segretezza con riferimento alla seconda prova scritta e alla violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 16 maggio 2025, che avrebbero dovuto supportare l’attribuzione del punteggio numerico. In sede cautelare è stata inoltre prospettata la questione della pertinenza, rispetto al bando, del quesito relativo al d.lgs. n. 81/2008. Gli appellanti hanno rimarcato che un verbale dell’amministrazione non era ancora stato osteso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure relative alla segretezza della seconda prova scritta e ai criteri predeterminati dalla Commissione non apparissero assistite da una prognosi favorevole. Il Collegio ha precisato che restava fermo ogni ulteriore approfondimento, anche con riguardo al verbale non ancora osteso dall’amministrazione e alla pertinenza del quesito sul d.lgs. n. 81/2008 rispetto al bando. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il pregiudizio lamentato risultava allo stato superato, poiché la fase orale del concorso si era già conclusa dal 13 al 22 gennaio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • d.lgs. 81/2008

    Il riferimento riguarda la pertinenza, rispetto al bando concorsuale, del quesito relativo alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l’ordinanza non definisce nel merito tale questione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, la verifica del fumus boni iuris avviene mediante sommaria delibazione, senza pregiudicare l’ulteriore approfondimento delle censure nella fase di merito.
  • La contestazione della violazione del principio di segretezza delle prove concorsuali e dell’assenza di criteri predeterminati idonei a sorreggere il punteggio numerico non giustifica la sospensione cautelare quando, allo stato degli atti, tali censure non presentano una prognosi favorevole.
  • Il periculum in mora può ritenersi superato quando, nelle more dell’appello cautelare, si sia già conclusa la fase concorsuale cui il pregiudizio era riferito.
  • La conclusione della fase orale del concorso può far venir meno, allo stato, l’attualità del pregiudizio cautelare lamentato in relazione alle prove precedenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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