Cassazione Penale, Sentenza n. 34196/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani che aveva accolto l'appello cautelare proposto dalla Gripal Costruzioni avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta di dissequestro di immobili sequestrati in data 13 agosto 2024. Il Procuratore ha censurato la legittimazione attiva della società a proporre il gravame cautelare, sostenendo che, essendo stato nominato un amministratore giudiziario per la gestione dei beni sequestrati, spettasse a quest'ultimo (e non alla società) la facoltà di impugnare, e che la società stessa sarebbe priva di interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore manifestamente infondato e inammissibile, con conferma della decisione del Tribunale di Trani. Il Collegio ha ritenuto che la società, pur terza rispetto all'indagine penale, fosse legittimata ad impugnare il provvedimento cautelare volto alla conservazione dei propri beni; l'eventuale nomina di un amministratore giudiziario è conseguenza del sequestro e perderebbe motivo d'essere se la misura venisse meno. Inoltre non risultava alcun provvedimento giurisdizionale che avesse esautorato la società dai poteri rappresentativi, per cui essa manteneva interesse e legittimazione a tutela del proprio patrimonio. La Corte ha richiamato il diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e la giurisprudenza di legittimità sul diritto del terzo titolare del bene a impugnare il sequestro.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. n. 74/2000
Norma indicata come fattispecie penale contestata (omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi); non oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza
art. 24 Costituzione
Richiamata per affermare il diritto della società, quale soggetto giuridico, a tutelare giudizialmente il proprio patrimonio e il diritto di difesa
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Norma richiamata come riferimento alla facoltà di nominare un amministratore giudiziario; la Corte osserva che la nomina è conseguenza del sequestro e non impedisce automaticamente alla parte di impugnare il provvedimento cautelare
Cass. Sez. III, 13 giugno 2024, n. 23713
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che il terzo titolare del bene sottoposto a sequestro è legittimato ad impugnare il provvedimento cautelare
Cass. Sez. II, 13 novembre 2024, n. 41861
Ulteriore pronuncia richiamata in tema di legittimazione del terzo a impugnare misure reali
Cass. Sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 4170
Pronuncia richiamata nell'analisi della possibilità per il terzo di dedurre la titolarità effettiva del bene e l'assenza di collegamento con l'indagato
Cass. Sez. VI, 7 gennaio 2025, n. 305
Citata in relazione all'orientamento che, in alcuni casi, ammette al terzo anche la censura sul periculum in mora
Cass. Sez. I, 29 agosto 2023, n. 36064
Pronuncia distinta richiamata dal Procuratore: in quel caso il soggetto che impugnava era persona fisica indagata cui erano stati sottratti i poteri rappresentativi, ragione per cui la Corte aveva escluso legittimazione; la Corte ha però ritenuto la fattispecie differente rispetto al caso di specie
Massime di principio
- Il terzo titolare o formalmente proprietario di beni sottoposti a sequestro preventivo è, in linea di principio, legittimato a impugnare il provvedimento cautelare per ottenere la restituzione dei beni; può contestare la propria titolarità effettiva e l'assenza di collegamento con l'indagato
- La nomina di un amministratore giudiziario conseguente al sequestro non toglie automaticamente alla società o al suo legale rappresentante la legittimazione ad agire: quella nomina è effetto della misura cautelare e verrebbe meno se la misura fosse annullata
- Per ritenere esclusa la legittimazione o l'interesse a impugnare occorre un provvedimento giurisdizionale specifico che abbia esautorato formalmente i poteri rappresentativi della società o della persona che agisce
- In fase di impugnazione cautelare è utile focalizzarsi su prove documentali della titolarità/disponibilità dei beni, sull'assenza di connessione concorsuale con l'indagato e, ove possibile, sulla mancanza del periculum in mora
- Distinguere sempre tra (a) il soggetto giuridico (la società) che conserva la capacità e il diritto alla difesa e (b) la persona fisica che, se le sue prerogative rappresentative sono state formalmente rimosse, può essere priva di legittimazione a impugnare
- Prima di proporre o resistere a un gravame cautelare verificare gli atti formali: decreto di nomina dell'amministratore giudiziario, eventuali provvedimenti che abbiano limitato i poteri sociali o la rappresentanza, e tempestività dell'impugnazione
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