Cassazione Penale, Sentenza n. 4844/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva assolto dal reato di bancarotta semplice, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., e confermato le restanti condanne per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta per aggravamento del dissesto. Gavazzi proponeva tre motivi di cassazione: (1) vizio di motivazione circa la sua qualificazione come amministratore di fatto della societa' fallita "S.I.N.T.R.A. S.r.l."; (2) vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico volto ad arrecare danno ai creditori; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581, co. 1, lett. c) e 591, co. 1, lett. c) c.p.p., ritenendo che i motivi fossero in gran parte di natura meramente fattuale, non specifici e non confrontassero puntualmente la motivazione della corte territoriale. In particolare la Corte ha rilevato che il ricorrente ha riproposto in modo acritico le stesse ragioni gia' discusse in appello senza affrontare le esplicitazioni del giudice del gravame; inoltre il motivo sulle attenuanti generiche era non scrutinabile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato nella parte in cui la corte territoriale aveva motivato il diniego con la sussistenza di precedenti penali rilevanti. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, co. 1, lett. c), c.p.p.
art. 581, co. 1, lett. c)
Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi non sono specifici e non assolvono la funzione di critica puntuale verso la decisione impugnata
art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
art. 591, co. 1, lett. c)
Richiama il vizio di non specificità dei motivi come causa di inammissibilità della cassazione
art. 219, legge fallimentare
Norma richiamata riguardante la circostanza aggravante in materia fallimentare; la corte d'appello ha escluso l'aggravante nel rideterminare la pena
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede che in Cassazione la trattazione orale in udienza pubblica e' consentita solo per i ricorsi per i quali sia stata espressamente richiesta; motivo per cui la Procura generale ha prodotto requisitoria scritta
art. 616, c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Massime di principio
- La Cassazione richiede motivi specifici: riproporre fatti e argomentazioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con le loro ragioni conduce all'inammissibilità.
- Le questioni meramente fattuali e la valutazione della prova sono in genere sottratte al controllo di legittimità; la cassazione interviene soprattutto su questioni di diritto o su vizi motivazionali chiaramente individuati.
- Per censurare la motivazione di una corte d'appello e' necessario spiegare punto per punto dove e perché la motivazione e' carente, contraddittoria o erronea, e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche spesso costituisce valutazione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo che emerga un vizio logico-giuridico nella motivazione.
- Precedenti penali possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche anche se il giudice di primo grado non aveva valorizzato la recidiva: la Corte di legittimità può ritenere legittimo il diverso apprezzamento dei giudici del gravame.
- Quando si prepara un ricorso per Cassazione e' strategico: trasformare doglianze di fatto in questioni di diritto precise, indicare le norme violate e dimostrare il nesso tra vizio dedotto e le parti della motivazione impugnata per evitare l'inammissibilità e le sanzioni economiche.
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