Sentenza n. 131/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto al ricorso n. 679 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. -OMISSIS-, resa tra le parti, del 24 aprile 2025, notificata in pari data, nel giudizio promosso dall’odierno appellato per l’annullamento: 1) del D.P. n. 89 del 14 ottobre 2024 avente ad oggetto l’approvazione degli atti del concorso e della graduatoria definitiva di merito nel “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. due dirigenti, a tempo pieno e indeterminato, da inserire nella Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP), con riserva di un posto in favore del personale interno”, nella parte in cui ha graduato l’originario contro-interessato alla prima posizione con 69 punti anziché escluderlo per mancanza dei requisiti di ammissione; 2) di tutti i verbali della commissione esaminatrice, nelle parti in cui hanno ritenuto sussistente in capo all’originario contro-interessato il requisito di ammissione al concorso (possesso della qualifica di “dirigente” e svolgimento di funzioni dirigenziali per 5 anni), della relazione del R.u.p. del 14 ottobre 2024 e dell’atto di nomina dello stesso quale vincitore del concorso, sconosciuto, ove nelle more adottato; quanto al ricorso n. 700 del 2025: della medesima sentenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva annullato gli atti del concorso nella parte relativa alla nomina del primo graduato, ritenuto privo dei requisiti di ammissione
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un concorso pubblico per l'assunzione di due dirigenti presso un'Autorità di Sistema Portuale. Il candidato collocato al terzo posto aveva impugnato l'approvazione della graduatoria e la nomina del primo graduato, sostenendo che quest'ultimo non possedesse il requisito di ammissione previsto dall'art. 2, lett. c), punto i), del bando, ossia almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo necessaria una formale qualifica o un formale incarico dirigenziale. L'Autorità ha appellato la sentenza deducendo l'erronea interpretazione del bando e dell'art. 7 d.P.R. n. 70/2013, nonché l'inammissibilità o tardività delle censure rivolte al bando e l'ultrapetizione del TAR. Il primo graduato ha proposto un distinto appello, censurando la violazione dell'art. 2, lett. c), del bando, degli artt. 15, 19, 23, 28 e 28-bis d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 627 d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 272/2004 e dell'art. 7 d.P.R. n. 70/2013, oltre a difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che il requisito potesse essere integrato dallo svolgimento per almeno cinque anni di funzioni in posizione di dirigenza, anche senza formale qualifica dirigenziale, tenuto conto della particolare organizzazione del Ministero della Difesa e della Marina Militare. Il candidato terzo classificato ha resistito, sostenendo che il testo del bando non consentisse tale interpretazione e riproponendo le censure assorbite in primo grado.
La decisione
Il CGARS ha riunito i due appelli, proposti contro la medesima sentenza, e li ha accolti. Ha interpretato letteralmente l'art. 2, lett. c), punto i), del bando, rilevando che l'espressione "almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza" non richiedeva il possesso di una formale qualifica o di un formale incarico dirigenziale. La successiva previsione riferita, per le Autorità di Sistema Portuale, alle "posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza (Quadri)" è stata qualificata come alternativa favorevole, non limitativa della prima ipotesi. Il confronto con le altre lettere del bando, nelle quali era espressamente richiesta la "qualifica" di dirigente, confermava che il bando aveva distinto tra qualifica e posizione. Il giudice ha ritenuto tale interpretazione coerente con l'art. 7 d.P.R. n. 70/2013, che ammette al concorso per la dirigenza anche dipendenti di ruolo muniti di laurea con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, nonché soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati. Nel caso concreto, il primo graduato, dipendente del Ministero della Difesa e munito di laurea magistrale, aveva prestato per oltre cinque anni servizio in posizione di dirigenza, come verificato dall'Amministrazione mediante apposite note. Non era quindi necessaria ulteriore istruttoria e risultava irrilevante la sua mancata inclusione nell'elenco dei dirigenti. Le censure relative al presunto favor per il personale interno sono state ritenute infondate; non è stato necessario decidere l'eccezione di tardività. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato respinto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2, lett. c), punto i), del bando di concorso
essere dipendenti di ruolo (o essere stati) nelle pubbliche Amministrazioni, in possesso di laurea magistrale, tra quelle elencate al successivo punto d) (vecchio e nuovo ordinamento), con almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza o, per le Autorità di Sistema Portuale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza (Quadri)
La clausola ammette il servizio almeno quinquennale in posizione di dirigenza senza richiedere necessariamente una formale qualifica o un formale incarico dirigenziale; il riferimento alle posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza presso le Autorità di Sistema Portuale costituisce un'alternativa favorevole.
art. 7 d.P.R. n. 70/2013
Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio ... svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso ... del diploma di laurea.
La norma conferma che l'accesso al concorso dirigenziale può fondarsi sul servizio quinquennale in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea, senza necessità di una formale qualifica dirigenziale in ogni ipotesi.
art. 28 d.lgs. n. 165/2001
È la disposizione richiamata quale base normativa del concorso per titoli ed esami finalizzato all'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia, come integrata dall'art. 7 d.P.R. n. 70/2013.
artt. 15, 19, 23 e 28-bis d.lgs. n. 165/2001
Norme richiamate dall'appello del primo graduato a sostegno della distinzione tra qualifica dirigenziale, incarico dirigenziale e svolgimento di funzioni o servizio in posizione di dirigenza; la decisione accoglie l'interpretazione del bando senza sviluppare una specifica analisi separata di ciascuna disposizione.
art. 627 d.lgs. n. 66/2010
Norma richiamata dall'appello in relazione alla particolare organizzazione del Ministero della Difesa e della Marina Militare; la decisione non ne esplicita una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una lex specialis concorsuale, la distinzione testuale tra "qualifica" e "posizione" assume rilievo decisivo: se il bando richiede il servizio in una determinata posizione, tale requisito non può essere trasformato in un obbligo di possesso della formale qualifica corrispondente, salvo che ciò risulti inequivocabilmente dal testo complessivo della clausola.
- Il requisito di accesso al concorso per la dirigenza pubblica previsto per i dipendenti di ruolo può essere integrato dallo svolgimento, per il periodo richiesto, di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, senza che sia sempre necessaria una formale qualifica o un formale incarico dirigenziale.
- Quando una clausola del bando prevede una fattispecie generale di accesso e aggiunge, per una determinata categoria di amministrazioni, una specifica posizione funzionale, quest'ultima può operare come alternativa favorevole e non come limitazione della fattispecie generale, se tale interpretazione è coerente con il dato letterale e con la disciplina normativa di riferimento.
- La mancata inclusione del candidato in un elenco formale dei dirigenti non esclude, di per sé, il possesso del requisito concorsuale consistente nello svolgimento di servizio in posizione di dirigenza, quando tale servizio sia stato concretamente verificato dall'amministrazione competente sulla base delle funzioni svolte.
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