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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25870/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. I motivi erano quattro: con i primi due deduceva violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando la prova della guida in stato di ebbrezza e della circostanza temporale dell'assunzione di alcol; con il terzo chiedeva la riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada; con il quarto contestava il riconoscimento dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, negando il nesso tra stato di ebbrezza e sinistro e la stessa configurabilità dell'incidente. La Corte ha ritenuto che tutte le censure riproponessero questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato gli accertamenti alcolemici, la sintomatologia rilevata, la fuoriuscita autonoma del veicolo dalla sede stradale e l'ammissione dell'imputato di essere alla guida, oltre all'inverosimiglianza della tesi dell'assunzione di alcol dopo il sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate o comunque meramente reiterative delle doglianze già esaminate le censure sulla ricostruzione del fatto, sulla qualificazione del reato e sulla sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale. Ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada

    norma incriminatrice applicata per la guida in stato di ebbrezza in fascia più grave, confermata nei giudizi di merito e in cassazione

  • art. 186, commi 2, lett. b), cod. strada

    invocata dalla difesa per ottenere la riqualificazione del fatto in una fascia meno grave, ma la richiesta è stata respinta perché incompatibile con la ricostruzione fattuale accolta

  • art. 186, comma 2-bis, cod. strada

    aggravante per aver provocato un incidente stradale; per la sua configurabilità occorre un nesso di strumentalità-occasionalità tra ebbrezza e sinistro, e l'incidente può consistere in qualsiasi avvenimento inatteso idoneo a interrompere la circolazione e a creare pericolo, anche senza coinvolgimento di terzi

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, le censure di legittimità che si limitano a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, sono inammissibili quando le decisioni di merito abbiano fornito una motivazione coerente e completa.
  • La prova dello stato di ebbrezza può desumersi dagli accertamenti di rito e dalla sintomatologia osservata dagli operanti, unitamente agli elementi fattuali relativi alla guida e alle modalità del sinistro.
  • La tesi difensiva secondo cui l'assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo l'incidente non è idonea, di per sé sola, a superare l'accertamento di merito se non sostenuta da elementi esterni di riscontro e se giudicata oggettivamente inverosimile.
  • Ai fini dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessario un collegamento causale o quantomeno di occasionalità strumentale tra stato di ebbrezza e sinistro.
  • Per "incidente stradale" deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa creare pericolo per la collettività, senza che sia indispensabile il coinvolgimento di altri veicoli o di terzi.
  • La richiesta di riqualificazione in una fattispecie meno grave è infondata quando presuppone una ricostruzione del fatto già motivatamente esclusa dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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